Capo abrogato dal D.L. 28/01/2019, n. 4 (L. 28/03/2019, n. 26) ad eccezione degli articoli 5, 6, 7 e 10, a decorrere dal 01/04/2019, fatto salvo quanto previsto al comma 1 dell'art. 13 del D.L. 4/2019 (L. 26/2019).

Il comma 1 dell'art. 13 del D.L. 4/2019 (L. 26/2019) dispone:

"1. A decorrere dal 1° marzo 2019, il Reddito di inclusione non può essere più richiesto e a decorrere dal successivo mese di aprile non è più riconosciuto, né rinnovato. Le richieste presentate ai comuni entro i termini di cui al primo periodo, ai fini del riconoscimento del beneficio, devono pervenire all'INPS entro i successivi sessanta giorni. Per coloro ai quali il Reddito di inclusione sia stato riconosciuto in data anteriore al mese di aprile 2019, il beneficio continua ad essere erogato per la durata inizialmente prevista, fatti salvi la possibilità di presentare domanda per il Rdc, nonché il progetto personalizzato definito ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 147 del 2017. Il Reddito di inclusione continua ad essere erogato con le procedure di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 147 del 2017 e non è in alcun modo compatibile con la contemporanea fruizione del Rdc da parte di alcun componente il nucleo familiare.”

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