Articolo abrogato dal D. Leg.vo del 22/01/2004 n. 42. L'articolo 148 così recitava: "1. Ai fini dei presente decreto legislativo si intendono per:

a) «beni culturali», quelli che compongono il patrimonio storico, artistico, monumentale, demoetnoantropologico, archeologico, archivistico e librario e gli altri che costituiscono testimonianza avente valore di civiltà così individuati in base alla legge;

b) «beni ambientali», quelli individuati in base alla legge quale testimonianza significativa dell'ambiente nei suoi valori naturali o culturali;

c) «tutela», ogni attività diretta a riconoscere, conservare e proteggere i beni culturali e ambientali;

d) «gestione», ogni attività diretta, mediante l'organizzazione di risorse umane e materiali, ad assicurare la fruizione dei beni culturali e ambientali, concorrendo al perseguimento delle finalità di tutela e di valorizzazione;

e) «valorizzazione», ogni attività diretta a migliorare le condizioni di conoscenza e conservazione dei beni culturali e ambientali e ad incrementarne la fruizione;

f) «attività culturali», quelle rivolte a formare diffondere espressioni della cultura e dell'arte;

g) «promozione», ogni attività diretta a suscitare e a sostenere le attività culturali."

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