Articolo abrogato dal D. Leg.vo 15/12/2017, n. 218, così recitava:

"Art. 31 - (Misure di attuazione)

1. Nell'esercizio della funzione di cui all'articolo 146 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la Banca d'Italia emana disposizioni di carattere generale o particolare volte a:

a) dare attuazione al presente titolo;

b) recepire le ulteriori misure di attuazione eventualmente adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 84, lettere a) e c), della direttiva 2007/64/CE."


Ai sensi del comma 2 dell'art. 5 del D. Leg.vo 218/2017, la presente modifica si applica alle violazioni commesse a partire dal 13 gennaio 2018, salvo quanto previsto dal comma 6 dell'art. 5 del D. Leg.vo 218/2017. Alle violazioni commesse prima di questa data continuano ad applicarsi le norme del titolo VIII del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 nonché l'articolo 32 del presente decreto legislativo e gli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135 vigenti prima della data di entrata in vigore del D. Leg.vo 218/2017.

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