Articolo abrogato dal D. Leg.vo del 05/02/1997 n. 22. In seguito il D. Leg.vo del 03/04/2006 n. 152 ha confermato l’abrogazione. L’articolo 8 così recitava: “Art. 8 - Valutazione di compatibilità ambientale - 1. La valutazione di compatibilità con le esigenze ambientali di cui all’articolo 3-bis del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441 (a), è effettuata dal ministro dell’ambiente in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 31 agosto 1988, nell’ambito del procedimento e dei termini temporali di cui al predetto articolo 3-bis. Fino all’adozione delle norme tecniche di cui all’articolo 3 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si applicano le disposizioni del decreto del ministro dell’ambiente 28 dicembre 1987, n. 559 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 25 gennaio 1988.”

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