Articolo abrogato dal D. Leg.vo del 05/02/1997 n. 22. In seguito il D. Leg.vo del 03/04/2006 n. 152 ha confermato l’abrogazione. L’articolo 1 così recitava: “Art. 1 - Misure per la minore produzione di rifiuti, per il recupero di materiali e per le tecnologie innovative - 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell’ambiente, di concerto con il ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentito il Consiglio nazionale dell’ambiente, viene adottato un programma triennale che ha valore di atto d’indirizzo e coordinamento per ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti prodotti, favorire il recupero dei materiali o di energia limitare progressivamente l’uso di materiali non biodegradabili ovvero non agevolmente recuperabili o riciclabili, utilizzati, in particolare, nel settore dell’imballaggio dei contenitori e delle confezioni.

2. La proposta di programma è trasmessa per il parere alle competenti Commissioni parlamentari.

3. A valere sui fondi della legge 17 febbraio 1982, n. 46, il ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato fissa per il 1989 una riserva del 10 per cento a favore di domande presentate dalle imprese che attuino innovazioni tecnologiche coerenti con le indicazioni del programma. Sulla base delle domande presentate il ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, d’intesa con il ministro dell’Ambiente, propone al Cipi la variazione annuale di detta riserva.

4. Il programma di cui al comma 1, prevede, altresì i criteri e le modalità per l’assegnazione di contributi in conto capitale nel limite massimo di 20 miliardi finalizzati alla promozione da parte delle associazioni di categoria di artigiani e commercianti, di società di servizi ambientali connessi all’applicazione delle disposizioni del presente decreto.

5. Agli oneri di cui al comma 4 si provvede con l’utilizzazione per pari importo dello stanziamento di lire 50 miliardi per l’anno 1989 di cui all’articolo 14, comma 8, del decreto-legge, 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441.

6. Nel caso in cui, ai sensi delle leggi vigenti vengano autorizzati dalla competente autorità la costruzione e l’esercizio di impianti consortili, a servizio di poli o aree industriali, per la produzione di energia elettrica e calore per le necessità dirette delle aziende, dovranno essere utilizzati anche combustibili non convenzionali derivanti da rifiuti industriali o dal trattamento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, purché tale utilizzo rappresenti almeno il trenta per cento del combustibile impiegato.

7. Nelle aree di cui all’articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, le misure previste dall’articolo 14, commi 1 e 3, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, sono estese alla realizzazione di impianti a tecnologia avanzata per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti industriali, nonché dei relativi stoccaggi. In attesa dell’entrata in esercizio di detti impianti, le medesime agevolazioni possono essere concesse per la realizzazione, l’adeguamento e la locazione di serbatoi per lo stoccaggio temporaneo.

8. Al fine di limitarne il consumo sul territorio nazionale e allo scopo di difendere e tutelare l’ambiente e il paesaggio ai sacchetti di plastica, utilizzati come involucri che il venditore al dettaglio fornisce al consumatore per l’asporto delle merci, è applicata una imposta di fabbricazione di lire 100 per ogni unità prodotta immessa sul mercato nazionale e una corrispondente sovraimposta di confine. Il ministro delle finanze, di concerto con il ministro dell’ambiente, definisce, entro sessanta giorni le modalità di applicazione dell’imposta e della sovraimposta.

9. L’articolo 6-b del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, è abrogato. In relazione al programma di cui al presente articolo e agli obiettivi di riciclaggio di cui all’articolo 9-quater, è istituita presso il Ministero dell’ambiente, nell’ambito del comitato tecnico-scientifico previsto dall’articolo 15 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987 n. 441, una speciale sezione per la verifica delle condizioni necessarie al raggiungimento dell’obiettivo della biodegradabilità delle materie per la produzione di sacchetti, e buste nonché imballaggi, contenitori o confezioni di qualsiasi tipo per l’asporto di merci. La sezione, i cui membri sono nominati dal ministro dell’ambiente, di concerto con il ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, entro due anni dalla costituzione trasmette ai predetti ministri e alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sui risultati dei propri lavori. Sulla base della medesima, con proprio decreto, il ministro dell’ambiente, di concerto con il ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato adotta disposizioni e prescrizioni relative all’impiego di materie nella predetta produzione.”

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