Articolo abrogato dal D. Leg.vo del 05/02/1997 n. 22. In seguito il D. Leg.vo del 03/04/2006 n. 152 ha confermato l’abrogazione. L’articolo 9-octies così recitava: “Art. 9-octies – Sanzioni - 1. I soggetti di cui all’articolo 9-quater, comma 3, lettere a) e b) che non provvedono a denunciare, entro il 31 luglio l989, al Ministero dell’ambiente le attività di produzione e di importazione ivi previste, sono puniti con la pena dell’arresto fino a sei mesi e con l’ammenda fino a lire dieci milioni.

2. Chiunque immette nel mercato interno contenitori o imballaggi privi dei requisiti stabiliti dal ministro dell’ambiente ai sensi del comma 12, dell’articolo 9-quater, è punito con l’arresto fino a due mesi e con l’ammenda fino a lire cinque milioni.

3. I legali rappresentanti delle imprese o enti che omettano nei termini prescritti o facciano infedele comunicazione dei dati richiesti dall’articolo 3, comma 3, e dall’articolo 5, comma 1 ovvero non ottemperino agli obblighi relativi ai registri di carico e scarico di cui al precedente articolo 3, comma 5, e all’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre I982, n. 915, sono puniti con l’arresto fino a sei mesi e con l’ammenda fino a lire dieci milioni.”

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