Ai sensi dell’art. 2-ter, comma 1, del D.L. 16/02/2023, n. 11 (L. 11/04/2023, n. 38) al fine di garantire la certezza del diritto e di prevenire e ridurre il contenzioso in materia di incentivi per le spese relative agli interventi di cui al comma 2, del presente articolo, il presente comma, nella parte in cui prevede la detraibilità delle spese sostenute per il rilascio del visto di conformità ivi previsto, si interpreta nel senso che, ai fini della predetta detraibilità, l’indicazione di tali spese nel computo metrico e nelle asseverazioni di congruità delle spese a cura dei tecnici abilitati costituisce una mera facoltà e non un obbligo.

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