Ai sensi dell’art. 2-ter, comma 1, del D.L. 16/02/2023, n. 11 (L. 11/04/2023, n. 38) al fine di garantire la certezza del diritto e di prevenire e ridurre il contenzioso in materia di incentivi per le spese relative agli interventi di cui al comma 2, del presente articolo, il presente comma, si interpreta nel senso che, per gli interventi diversi da quelli di cui all’articolo 119 del presente decreto, la liquidazione delle spese per i lavori in base a stati di avanzamento costituisce una mera facoltà e non un obbligo.

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