Articolo abrogato dal D.L. 14/08/2020, n. 104 (L. 13/10/2020, n. 126), così recitava:

“Art. 89-bis. - Applicazione della sentenza della Corte costituzionale in materia di trattamenti di invalidità civile

1. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo, con una dotazione iniziale pari a 46 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a concorrere a ottemperare alla sentenza della Corte costituzionale, pronunciata nella camera di consiglio del 23 giugno 2020, in materia di riconoscimento dei benefìci di cui all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in favore degli invalidi civili totali, indipendentemente dal requisito dell'età pari o superiore a sessanta anni previsto dal comma 4 del medesimo articolo 38.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 46 milioni di euro per l'anno 2020, si provv

 

ede ai sensi dell'articolo 265.”

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