Ai sensi dell’art. 14, comma 1-bis.2, del D.L. 17/05/2022, n. 50 (L. 15/07/2022, n. 91) per i crediti di cui al presente articolo, sorti prima dell’introduzione degli obblighi di acquisizione dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle attestazioni di cui al comma 1-ter del presente articolo, il cedente, a condizione che sia un soggetto diverso da banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al D. Leg.vo 01/09/1993, n. 385, da società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto D. Leg.vo 01/09/1993, n. 385 ovvero da imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al D. Leg.vo 07/09/2005, n. 209, e che coincida con il fornitore, acquisisce, ora per allora, ai fini della limitazione a favore del cessionario della responsabilità in solido di cui al comma 6 del presente articolo ai soli casi di dolo e colpa grave, la documentazione di cui al citato comma 1-ter.

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