Comma modificato dall’art. 25, comma 1, del D.L. 14/08/2020, n. 104 (L. 13/10/2020, n. 126) e, successivamente, abrogato dall'art. 2, comma 1, del D.P.R. 16/06/2023, n. 82, così recitava:

"1. Nel rispetto delle condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e di quelle previste dall’articolo 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56, le procedure concorsuali per reclutamento del personale non dirigenziale di cui all’articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e di cui all’articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere svolte, presso sedi decentrate anche attraverso l’utilizzo di tecnologia digitale secondo le previsioni del presente articolo."

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