Ai sensi dell’art. 1, comma 2-octies, del D.L. 06/05/2021, n. 59 (L. 01/07/2021, n. 101) gli interventi finanziati con le risorse di cui al comma 2, lettera c), punto 13, del D.L. 59/2021 non sono ammessi alle detrazioni previste dal presente articolo.

Ai sensi dell’art. 10-bis, commi 1-4, del D.L. 21/03/2022, n. 21 (L. 20/05/2022, n. 51) ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui al presente articolo, a decorrere dal 01/01/2023 e fino al 30/06/2023, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli interventi previsti dal presente articolo, è affidata:

a) ad imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione ai sensi dell’art. 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al D. Leg.vo 18/04/2016;

b) ad imprese che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, documentano al committente ovvero all’impresa subappaltante l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell’attestazione di qualificazione con uno degli organismi previsti dall’art. 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50.

A decorrere dal 01/07/2023, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui al presente articolo, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli interventi previsti dal presente articolo, è affidata esclusivamente alle imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione ai sensi dell’art. 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50.

In relazione ai lavori affidati alle imprese di cui alla lettera b), la detrazione relativa alle spese sostenute a decorrere dal 01/07/2023 è condizionata dell’avvenuto rilascio dell’attestazione di qualificazione di cui all’art. 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, all’impresa esecutrice.

Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai lavori in corso di esecuzione al 21/05/2022, nonché ai contratti di appalto o di subappalto aventi data certa, ai sensi dell’articolo 2704 del codice civile, anteriore al 21/05/2022.

Ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 2, del D.L. 29/12/2023, n. 212 (L. 22/02/2024, n. 17) le detrazioni spettanti per gli interventi di cui al presente articolo, per le quali è stata esercitata l'opzione di cui all'art. 121, comma 1, del presente decreto-legge, sulla base di stati di avanzamento dei lavori effettuati ai sensi del comma 1-bis del medesimo art. 121 fino al 31/12/2023, non sono oggetto di recupero in caso di mancata ultimazione dell'intervento stesso, ancorché tale circostanza comporti il mancato soddisfacimento del requisito del miglioramento di due classi energetiche previsto dal comma 3 del presente articolo. Resta ferma l'applicazione dell'art. 121, commi 4, 5 e 6, del presente decreto-legge, nel caso sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, degli altri requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta.

A valere sulle risorse di cui all'art. 9, comma 3, del D.L. 18/11/2022, n. 176 (L. 13/01/2023, n. 6), è autorizzata la corresponsione di un contributo in favore dei soggetti con un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, determinato ai sensi del comma 8-bis.1, del presente articolo per le spese sostenute dal 01/01/2024 al 31/10/2024 in relazione agli interventi di cui al comma 8-bis, primo periodo, del presente articolo, che entro la data del 31/12/2023 abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60%. Il contributo è erogato, nei limiti delle risorse disponibili, dall'Agenzia delle entrate, secondo criteri e modalità determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.

Si veda l'art. 3, comma 1, del D.L. 29/03/2024, n. 39.

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