Ai sensi del comma 22-bis, dell'art. 5, del D.L. 22/03/2021, n. 41 (L. 21/05/2021, n. 69), le disposizioni di cui al presente articolo, sono prorogate per gli importi dovuti per il periodo contabile del mese di giugno 2021. I soggetti obbligati sono autorizzati a versare gli importi relativi al mese di giugno 2021 entro il 30 novembre 2021, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno.

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