Commi da 1 a 8 abrogati dalla L. 27/12/2019, n. 160 a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018:

“1. A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022, il reddito d’impresa dichiarato dalle società e dagli enti di cui all’articolo 73, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fino a concorrenza dell’importo corrispondente agli utili di esercizio accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell’incremento di patrimonio netto, è assoggettato all’aliquota di cui all’articolo 77 del predetto testo unico ridotta di 4 punti percentuali; per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 e per i tre successivi la stessa aliquota è ridotta, rispettivamente, di 1,5 punti percentuali, di 2,5 punti percentuali, di 3 punti percentuali e di 3,5 punti percentuali. Alla quota di reddito assoggettata all’aliquota ridotta di cui al periodo precedente, l’addizionale di cui all’articolo 1, comma 65, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applica in misura corrispondentemente aumentata.

2. Ai fini del comma 1:

a) si considerano riserve di utili non disponibili le riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ai sensi dell’articolo 2433 del codice civile in quanto derivanti da processi di valutazione. Rilevano gli utili realizzati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018 e accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili;

b) l’incremento di patrimonio netto è dato dalla differenza tra il patrimonio netto risultante dal bilancio d’esercizio del periodo d’imposta di riferimento, senza considerare il risultato del medesimo esercizio, al netto degli utili accantonati a riserva, agevolati nei periodi di imposta precedenti, e il patrimonio netto risultante dal bilancio d’esercizio del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018, senza considerare il risultato del medesimo esercizio.

3. Per ciascun periodo d’imposta, la parte degli utili accantonati a riserva agevolabili che eccede l’ammontare del reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento degli utili accantonati a riserva agevolabili dell’esercizio successivo.

4. Per le società e per gli enti indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, che partecipano al consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 129 del medesimo testo unico, l’importo su cui spetta l’aliquota ridotta, determinato ai sensi del comma 1 da ciascun soggetto partecipante al consolidato, è utilizzato dalla società o ente controllante, ai fini della liquidazione dell’imposta dovuta, fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite computate in diminuzione. Le disposizioni del presente comma si applicano anche all’importo determinato dalle società e dagli enti indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico che esercitano l’opzione per il consolidato mondiale di cui ai successivi articoli da 130 a 142 del medesimo testo unico.

5. In caso di opzione per la trasparenza fiscale di cui all’articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi, l’importo su cui spetta l’aliquota ridotta determinato dalla società partecipata ai sensi del comma 1 è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili. La quota attribuita non utilizzata dal socio è computata in aumento dell’importo su cui spetta l’aliquota ridotta dell’esercizio successivo, determinato ai sensi del presente comma.

6. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4, 5 sono applicabili anche ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, al reddito d’impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria.

7. L’agevolazione di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 è cumulabile con altri benefìci eventualmente concessi, ad eccezione di quelli che prevedono regimi forfetari di determinazione del reddito e di quelli di cui all’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

8. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo.”

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