Comma modificato dall’art. 13, comma 2, del D.L. 31/12/2020, n. 183 (L. 26/02/2021, n. 21); dagli artt. 49, comma 1, e 52, comma 1, del D.L. 31/05/2021, n. 77 (L. 29/07/2021, n. 108) e, successivamente, abrogato dall'art. 10, comma 3, della L. 23/12/2021, n. 238, così recitava:

"18. Fino al 31 dicembre 2023, sono altresì sospese l’applicazione del comma 6 dell’articolo 105 e del terzo periodo del comma 2 dell’articolo 174, nonché le verifiche in sede di gara, di cui all’articolo 80 del medesimo codice, riferite al subappaltatore."

Ai sensi dell'art. 10, comma 5, della L. 23/12/2021, n. 238, quest'ultima modifica si applica alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente al 01/02/2022 nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi.

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