Articolo abrogato dal D.P.R. 18/05/2001, n. 310.

L’articolo 14-bis così recitava:

“Art. 14-bis.

I limiti di cui al primo e secondo comma dell'articolo 25 del testo unico delle disposizioni di carattere legislativo concernenti l'imposta di fabbricazione degli spiriti, emanato con decreto ministeriale 8 luglio 1924, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 20 agosto 1924), e successive modificazioni, sono rispettivamente elevati per la circolazione e il deposito di profumerie alcoliche condizionate a norma del regio decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, convertito nella legge 3 aprile 1933, n. 353, a 50 litri e a 5.000 litri.

I limiti fissati con l'articolo 5 della legge 28 marzo 1968, n. 415, per la circolazione e il deposito dell'alcool denaturato sono rispettivamente elevati a 50 litri e a 300 litri.”

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