Comma inserito dall'art. 4, comma 5, del D.L. 02/03/2012, n. 16 (L. 26/04/2012, n. 44); sostituito dall’art. 10, comma 4, del D.L. 08/04/2013, n. 35 (L. 06/06/2013, n. 64); modificato dall'art. 1, comma 10, della L. 28/12/2015, n. 208 e, successivamente, abrogato dall’art. 1, comma 780, della L. 27/12/2019, n. 160.

Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI. Sono altresì abrogate le disposizioni incompatibili con l'IMU disciplinata dalla L. 160/2019.

Il presente comma così recitava:

“13-bis. A decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani. L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell’articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l’invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente.”

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