Ai sensi dell’art. 1, comma 728, della L. 27/12/2017, n. 205, le disposizioni di cui al presente articolo, si interpretano, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della L. 27/07/2000, n. 212, nel senso che per i manufatti ubicati nel mare territoriale destinati all'esercizio dell'attività di rigassificazione del gas naturale liquefatto, di cui all'articolo 46 del D.L. 01/10/2007, n. 159 (L. 29/11/2007, n. 222), aventi una propria autonomia funzionale e reddituale che non dipende dallo sfruttamento del sottofondo marino, rientra nella nozione di fabbricato assoggettabile ad imposizione la sola porzione del manufatto destinata ad uso abitativo e di servizi civili.

Ai sensi dell’articolo 2, comma 5-ter, del D.L. 16/10/2017, n. 148 (L. 04/12/2017, n. 172) i fabbricati sono esenti dall’applicazione dell’imposta municipale propria di cui al presente articolo, e dal tributo per i servizi indivisibili di cui all’articolo 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, a decorrere dalla rata scadente successivamente al 21 agosto 2017 fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque fino all’anno di imposta 2018. Ai fini del presente comma, il contribuente può dichiarare, entro il 28 febbraio 2018, la distruzione o l’inagibilità totale o parziale del fabbricato all’autorità comunale, che nei successivi venti giorni trasmette copia dell’atto di verificazione all’ufficio dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente.

Ai sensi dell'art. 1, comma 708, della L. 27/12/2013, n. 147, a decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui al presente articolo, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8.

Ai sensi dell’art. 1, comma 1, del D.L. 30/11/2013, n. 133 (L. 29/01/2014, n. 5), per l'anno 2013, fermo restando quanto previsto dall’art. 1, comma 5, dello stesso D.L. 30/11/2013, n. 133 (L. 29/01/2014, n. 5), non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui al presente articolo, per:

a) gli immobili di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del D.L. 21/05/2013, n. 54 (L. 18/07/2013, n. 85);

b) gli immobili di cui all'art. 4, comma 12-quinquies, del D.L. 02/03/2012, n. 1 (L. 26/04/2012, n. 44);

c) gli immobili di cui all'art. 2, comma 5, del D.L. 31/08/2013, n. 102 (L. 28/10/2013, n. 124);

d) i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, di cui al comma 5, del presente articolo, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;

e) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge n. 201 del 2011.

La presente agevolazione non si applica per i terreni agricoli, e per i fabbricati rurali diversi rispettivamente, da quelli di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 dell’art. 1del D.L. 30/11/2013, n. 133 (L. 29/01/2014, n. 5).

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L. 31/08/2013, n. 102 (L. 28/10/2013, n. 124), per l'anno 2013 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui al presente articolo, relativa agli immobili di cui all'articolo 1, comma 1, del D.L. 21/05/2013, n. 54 (L. 18/07/2013, n. 85).

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.L. 31/08/2013, n. 102 (L. 28/10/2013, n. 124), per l'anno 2013 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui al presente articolo, relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Per il medesimo anno l'imposta municipale propria resta dovuta fino al 30 giugno.

Ai sensi dell’art. 1, comma 1, del D.L. 21/05/2013, n. 54 (L. 18/07/2013, n. 85), nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, volta, in particolare, a riconsiderare l'articolazione della potestà impositiva a livello statale e locale, e la deducibilità ai fini della determinazione del reddito di impresa dell'imposta municipale propria relativa agli immobili utilizzati per attività produttive, per l'anno 2013 il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria di cui al presente articolo, è sospeso per le seguenti categorie di immobili:

a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.".

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