Articolo abrogato dal D.L. 08/04/2020, n. 23 (L. 05/06/2020, n. 40).

Ai sensi dell’articolo 1, comma 2 della L. 05/06/2020, n. 40 (Legge di conversione del D.L. 08/04/2020, n. 23) restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del presente articolo.

L’articolo 70 così recitava:

“Art. 70 - (Potenziamento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli)

1. Per l’anno 2020, le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall’incremento delle attività di controllo presso i porti, gli aeroporti e le dogane interne in relazione dall’emergenza sanitaria Covid19, sono incrementate di otto milioni di euro, a valere sui finanziamenti dell'Agenzia stessa, in deroga all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 4,12 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 126.”

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