Articolo abrogato dal D.L. 19/05/2020, n. 34 (L. 17/07/2020, n. 77), così recitava:

“Art. 113-bis - (Proroghe e sospensioni di termini per adempimenti in materia ambientale)

1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, il deposito temporaneo di rifiuti, di cui all’articolo 183, comma 1, lettera bb), numero 2), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è consentito fino ad un quantitativo massimo doppio, mentre il limite temporale massimo non può avere durata superiore a diciotto mesi.”

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