Comma abrogato dal D. Leg.vo del 15/03/2010 n. 66. Il comma 1 dell’articolo 5 così recitava: “1. Per remunerare il maggior impegno richiesto al personale militare assegnato alla struttura commissariale, per il periodo dal 16 gennaio 2008 al 9 giugno 2008, è autorizzata l’erogazione di un compenso ulteriore rispetto a quello di cui all’ordinanza del Commissario delegato per l’emergenza rifiuti nella regione Campania 26 febbraio 2008, n. 92. Il compenso è da considerarsi remunerativo anche del compenso forfettario di impiego, del compenso forfettario di guardia e dell’indennità di marcia riferiti al medesimo periodo. Per l’attuazione del presente comma è autorizzata la spesa massima di 660.000 euro per l’anno 2008. Al relativo onere si provvede a valere sulle disponibilità iscritte nell’apposita contabilità speciale istituita ai sensi dell’articolo 17 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123.”

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