Ai sensi dell'art. 1, comma 131, della L. 30/12/2021. n. 234, il trattamento di integrazione salariale di cui al presente comma, può essere prorogato di ulteriori dodici mesi. Il predetto trattamento può proseguire anche successivamente alla conclusione dell’attività del commissario e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2023. La proroga dei trattamenti di cui al presente comma è riconosciuta nel limite di 63,5 milioni di euro per l’anno 2022 e di 193,6 milioni di euro per l’anno 2023.

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