La Sent. Corte Cost. 04/03/2022, n. 54 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, nella formulazione antecedente all’entrata in vigore dell’art. 3, comma 4, della legge n. 238 del, nella parte in cui esclude dalla concessione dell’assegno di natalità i cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi nello Stato a fini lavorativi a norma del diritto dell’Unione o nazionale e i cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi a fini diversi dall’attività lavorativa a norma del diritto dell’Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002.

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