Articolo abrogato dal D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, a decorrere dal 19/04/2016.

L’articolo 42 così recitava:

“Art. 42. - Alleggerimento e integrazione della disciplina del promotore per le infrastrutture strategiche

1. All’articolo 175, il comma 14, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«14. I soggetti di cui all’articolo 153, comma 20, possono presentare al soggetto aggiudicatore proposte relative alla realizzazione di infrastrutture inserite nel programma di cui all’articolo 161, non presenti nella lista di cui al comma 1 del presente articolo. Il soggetto aggiudicatore può riservarsi di non accogliere la proposta ovvero di interrompere il procedimento, senza oneri a proprio carico, prima che siano avviate le procedure di cui al sesto periodo del presente comma. La proposta contiene il progetto preliminare redatto ai sensi del comma 5, lettera a), lo studio di impatto ambientale, la bozza di convenzione, il piano economico finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui all’articolo 153, comma 9, primo periodo, nonché l’indicazione del contributo pubblico eventualmente necessario alla realizzazione del progetto e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. Il piano economico finanziario comprende l’importo di cui all’articolo 153, comma 9, secondo periodo; tale importo non può superare il 2,5 per cento del valore dell’investimento. La proposta è corredata delle autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui all’articolo 153, comma 20, della cauzione di cui all’articolo 75, e dell’impegno a prestare una cauzione nella misura dell’importo di cui all’articolo 153, comma 9, terzo periodo, nel caso di indizione di gara. Il soggetto aggiudicatore promuove, ove necessaria, la procedura di impatto ambientale e quella di localizzazione urbanistica, ai sensi dell’articolo 165, comma 3, invitando eventualmente il proponente ad integrare la proposta con la documentazione necessaria alle predette procedure. La proposta viene rimessa dal soggetto aggiudicatore al Ministero, che ne cura l’istruttoria ai sensi dell’articolo 165, comma 4. Il progetto preliminare è approvato dal CIPE ai sensi dell’articolo 169bis, unitamente allo schema di convenzione e al piano economicofinanziario.

Il soggetto aggiudicatore ha facoltà di richiedere al proponente di apportare alla proposta le modifiche eventualmente intervenute in fase di approvazione da parte del CIPE. Se il proponente apporta le modifiche richieste assume la denominazione di promotore e la proposta è inserita nella lista di cui al comma 1 ed è posta a base di gara per l’affidamento di una concessione ai sensi dell’articolo 177, cui partecipa il promotore con diritto di prelazione, di cui è data evidenza nel bando di gara. Se il promotore non partecipa alla gara, il soggetto aggiudicatore incamera la cauzione di cui all’articolo 75. I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 153, comma 8. Si applica l’articolo 153, commi 4 e 19, tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo periodo.

Il soggetto aggiudicatario è tenuto agli adempimenti previsti dall’articolo 153, comma 13, secondo e terzo periodo.».”

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