Articolo abrogato dal D.L. 06/12/2011, n. 201 (L. 22/12/2011, n. 214).

L’articolo 1 così recitava:

“1. A decorrere dall’anno 2008 è esclusa dall’imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

2. Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del d.leg.vo n. 504/92,e s.m., nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall’art. 8, c. 2 e 3, del citato decreto n. 504/1992.

3. L’esenzione si applica altresì nei casi previsti dall’art.6, c. 3-bis, e dall’art. 8, c. 4, d.leg.vo n. 504/92,e s.m.; sono conseguentemente abrogati il c. 4 dell’art. 6 ed i c. 2-bis e 2-ter dell’art. 8 del citato decreto n. 504/1992.

4. La minore imposta che deriva dall’applicazione dei commi 1, 2 e 3, pari a 1.700 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008, è rimborsata ai singoli comuni, in aggiunta a quella prevista dal comma 2-bis dell’art. 8 del d.leg.vo 504/1992, introdotto dall’art.1 c. 5, L. 244/07. A tale fine, nello stato di previsione del Ministero dell’interno l’apposito fondo è integrato di un importo pari a quanto sopra stabilito a decorrere dall’anno 2008. In sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, criteri e modalità per la erogazione del rimborso ai comuni che il Ministro dell’interno provvede ad attuare con proprio decreto, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo principi che tengano conto dell’efficienza nella riscossione dell’imposta, del rispetto del patto di stabilità interno, per l’esercizio 2007, e della tutela dei piccoli comuni. Relativamente alle regioni a statuto speciale, ad eccezione delle regioni Sardegna e Sicilia, ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, i rimborsi sono in ogni caso disposti a favore dei citati enti, che provvedono all’attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei loro territori nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

4-bis. Per l’anno 2008, il Ministero dell’interno, fatti salvi eventuali accordi intervenuti in data precedente in sede di conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ripartisce ed accredita ai comuni e alle regioni a statuto speciale, a titolo di primo acconto, il 50 per cento del rimborso loro spettante, come determinato ai sensi del comma 4.

4-ter. In sede di prima applicazione, fino all’erogazione effettiva di quanto spettante a titolo di acconto a ciascun comune ai sensi del comma 4-bis, il limite dei tre dodicesimi di cui all’art. 222 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al d.leg.vo 267/2000, è maggiorato dell’importo equivalente al credito dell’imposta comunale sugli immobili determinatosi, per effetto delle norme di cui ai c. da 1 a 4, a favore delle singole amministrazioni comunali nei confronti dello Stato.

5. (abrogato).

6. I commi 7, 8 e 287 dell’art. 1 L. 244/2007 sono abrogati. 6-bis. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, con esclusivo riferimento alle fattispecie di cui al comma 2, non si fa luogo all’applicazione di sanzioni nei casi di omesso o insufficiente versamento della prima rata dell’imposta comunale sugli immobili, relativa all’anno 2008, a condizione che il contribuente provveda ad effettuare il versamento entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, è sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all’art.1, c.174, L. 311/2004 s.m., e all’art.1, c. 796, lett. b), L.296/06 s.m., nonché, per gli enti locali, gli aumenti e le maggiorazioni già previsti dallo schema di bilancio di previsione presentato dall’organo esecutivo all’organo consiliare per l’approvazione nei termini fissati ai sensi dell’articolo 174 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al d.leg.vo 267/00. Resta fermo che continuano comunque ad applicarsi le disposizioni relative al mancato rispetto del patto di stabilità interno, di cui ai commi 669, 670, 671, 672, 691, 692 e 693 dell’art.1 L.296/06. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano il rispetto delle disposizioni, di cui al presente comma, riferendo l’esito di tali controlli alle sezioni riunite in sede di controllo, ai fini del referto per il coordinamento del sistema di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 3 c. 4 L.20/94, modificato, dall’art. 3, c.65, L 244/07, nonché alla sezione delle autonomie. 7-bis. I comuni che abbiano in corso di esecuzione rapporti di concessione del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sugli immobili possono rinegoziare i contratti in essere, ai fini dell’accertamento e della riscossione di altre entrate, compatibilmente con la disciplina comunitaria in materia di prestazione di servizi.

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