Articoli soppressi dalla legge di conversione, così recitavano:

"Art. 18

Non concorrono alla determinazione del reddito ai fini della imposta sul reddito delle persone fisiche, della imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi le plusvalenze di cui all'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, realizzate mediante cessione che comporta il trasferimento della proprietà di fabbricati o porzioni di fabbricati destinati ad uso di abitazione.

L'agevolazione è concessa alle seguenti condizioni:

a) la cessione deve essere effettuata entro il 31 dicembre 1983;

b) la cessione deve avere per oggetto immobili posseduti dal cedente al 31 dicembre 1981 che alla stessa data non costituiscano beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;

c) la cessione deve essere effettuata nei confronti di persone fisiche o di cooperative aventi i requisiti indicati nell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, costituite da persone fisiche per l'acquisto di immobili da destinare ad uso di abitazione;

d) le plusvalenze debbono essere accantonate in apposito fondo del passivo o, per le imprese minori, separatamente annotate ai sensi del sesto comma dell'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, con riferimento al presente decreto;

e) ferma restando la facoltà di cui al quinto e al sesto comma dell'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, le plusvalenze debbono essere reinvestite, entro il quinto periodo di imposta successivo a quello del realizzo, in immobili di nuova costruzione non di lusso secondo i criteri di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, ubicati nei comuni indicati nel primo comma dell'art. 13 del presente decreto, destinati alla locazione alle condizioni previste dal Titolo I, Capo I, della legge 27 luglio 1978, n. 392, con vincolo, anche per gli aventi causa di tale destinazione, per dieci anni a partire da quello in cui il reinvestimento viene effettuato. Il vincolo è assunto con sottoscrizione di atto unilaterale di obbligo, depositato presso il comune e trascritto nei registri delle Conservatorie dei registri immobiliari.

Per gli immobili di nuova costruzione si intendono i fabbricati la cui costruzione è ultimata dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

L'ammontare delle plusvalenze accantonate o annotate che non risultano reinvestite con l'osservanza delle disposizioni recate dai commi precedenti concorre alla determinazione del reddito del periodo di imposta in cui si verifica l'inosservanza con applicazione della pena pecuniaria nella misura dal venticinque al cinquanta per cento delle plusvalenze che avrebbero dovuto concorrere alla determinazione del reddito nel periodo di imposta in cui sono state realizzate.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle plusvalenze di cui all'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, realizzate da enti non commerciali. Per tali plusvalenze le annotazioni di cui al punto d) del secondo comma devono essere effettuate nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui le plusvalenze stesse sono state realizzate.


Art. 19

Fino al 31 dicembre 1983, l'aliquota del due per cento della imposta sul valore aggiunto stabilita dall'art. 8, primo comma, n. 1 del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 891, si applica indipendentemente dalla data di costruzione, anche alle cessioni che comportano il trasferimento della proprietà di fabbricati o porzioni di fabbricato, destinati ad abitazioni non di lusso secondo i criteri di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, effettuate da enti pubblici previdenziali, da imprese di assicurazione e da imprese che hanno per oggetto esclusivo o principali l'acquisto, la gestione e la alienazione di immobili a condizione che si tratti di fabbricati o porzioni di fabbricato ubicati nel territorio dei comuni con popolazione superiore ai 300.000 abitanti, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT per l'anno 1980, ed in quelli confinanti, e che la cessione sia effettuata nei confronti di persone fisiche che non acquistano nell'esercizio di impresa, arte o professione ovvero nei confronti di cooperative aventi i requisiti indicati nell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, costituite da persone fisiche per la costruzione o l'acquisto di immobili da destinare ad uso di abitazione.

Fino alla stessa data del 31 dicembre 1983 per i trasferimenti di fabbricati o porzioni di fabbricato di cui al precedente comma posti in essere, alle condizioni, nei termini e nei confronti dei soggetti ivi previsti da enti non aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole l'imposta di registro è ridotta al due per cento e le imposte ipotecarie e catastali sono applicate in misura fissa. La disposizione si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati ed alle scritture private autenticate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione dopo tale data.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano altresì alle cessioni ed ai trasferimenti di fabbricati o porzioni di fabbricato ubicati nei comuni compresi nelle aree individuate con le modalità previste dal comma secondo dell'art. 13, effettuate o posti in essere dopo la data di pubblicazione del provvedimento del Comitato interministeriale per la programmazione economica fino al 31 dicembre 1983 dagli stessi soggetti ed alle condizioni previste nei commi precedenti.


Art. 20

Nei confronti degli acquirenti di immobili adibiti a propria abitazione ovvero di immobili di nuova costruzione ad uso di abitazione ubicati nei comuni indicati nel primo comma dell'art. 13 del presente decreto e concessi in locazione alle condizioni di cui al titolo I, capo 1° della legge 27 luglio 1978, n. 392, il limite di lire quattromilioni di cui alla lettera c) del primo comma dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, è elevato a lire settemilioni a condizione che la parte eccedente detto limite sia costituita da interessi passivi e relativi oneri accessori nonché da quote di rivalutazione per effetto di clausole di indicizzazione per i mutui indicizzati di cui all'art. 15 della legge 5 agosto 1978, n. 457, pagati per l'acquisto degli immobili medesimi.

Il reddito relativo ad immobili di nuova costruzione destinati ad abitazione, concessi in locazione ai sensi ed alle condizioni previste dal titolo I, capo I, della legge 27 luglio 1978, n. 392, concorre, nel periodo 1982-1997, alla formazione del reddito complessivo ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche nella misura del cinquanta per cento ed è esente nel periodo stesso dalla imposta locale sui redditi.

Per immobili di nuova costruzione si intendono i fabbricati la cui costruzione è ultimata dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

Le disposizioni del primo comma si applicano agli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi a mutui contratti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.


Art. 21

In deroga all'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, per le unità immobiliari destinate ad abitazione, ubicate nei comuni indicati nel primo comma dell'art. 13 del presente decreto, diverse da quelle adibite ad abitazione principale e da quelle utilizzate come residenze secondarie o comunque direttamente utilizzate, possedute e non locate per almeno sei mesi nel periodo d'imposta, il reddito, determinato ai sensi del primo comma dell'art. 88 dello stesso decreto, è aumentato del centocinquanta per cento.

Lo stesso aumento si applica anche se le suddette unità immobiliari sono possedute da soggetti diversi dalle persone fisiche purché non costituiscano beni strumentali per l'esercizio dell'impresa o delle attività istituzionali da parte del loro possessore.

Oltre ai casi di esclusione di cui al primo comma, la maggiorazione non si applica:

a) alla prima unità immobiliare posseduta non locata diversa da quella adibita ad abitazione principale del contribuente;

b) alle unità immobiliari adibite ad uso professionale e a quelle per le quali sono state rilasciate licenze edilizie, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, o per le quali operano le disposizioni degli articoli 7, comma terzo, e 8, comma primo, del presente decreto, per il periodo di validità dei suddetti provvedimenti, nonché per le nuove abitazioni, per i primi diciotto mesi dalla data di rilascio del certificato di abilità ovvero, in mancanza, da quando l'immobile si è reso abitabile.

Alle unità immobiliari il cui reddito è determinato ai sensi del primo comma non si applicano le disposizioni del primo e secondo comma dell'art. 4 della legge 24 aprile 1980, n. 146.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti hanno effetto dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; le stesse disposizioni hanno effetto dal periodo di imposta immediatamente successivo per i soggetti il cui periodo di imposta non coincide con l'anno solare qualora il periodo in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto si chiuda entro sei mesi da tale data.

Con effetto dal 1° gennaio 1982, la misura del venti per cento prevista dal primo comma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, è elevata all'ottanta per cento. Rimane ferma la misura del venti per cento per le unità immobiliari per le quali siano state rilasciate licenze edilizie, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia o per le quali operano le disposizioni degli articoli 7, comma terzo, e 8, comma primo, del presente decreto, per il periodo di validità dei suddetti provvedimenti, nonché per le nuove abitazioni, per i primi diciotto mesi dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, ovvero in mancanza da quando l'immobile si è reso abitabile. "

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