Articolo soppresso dalla legge di conversione, così recitava:

"Art. 16

Nel biennio 1982-83 è autorizzata la spesa di lire 400 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'acquisto di alloggi da destinare a famiglie di sfrattati in casi di particolare gravità.

Tale fondo è depositato nel conto corrente istituito presso la sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'art. 13 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i prefetti raccolgono e trasmettano al CER tutti i dati relativi alla situazione degli sfratti nell'ambito della rispettiva provincia. Nei quindici giorni successivi il CER, sia sulla base dei dati trasmessi dai prefetti che dei dati che abbia nel frattempo direttamente acquisito, determina con proprie deliberazioni i criteri di ripartizione e di utilizzazione del predetto fondo con preferenza per i comuni con popolazione superiore ai cinquecentomila abitanti secondo i dati pubblicati dall'ISTAT per l'anno 1980.

La delibera del CER è resa esecutiva con decreto del Ministro dei lavori pubblici ed immediatamente comunicata ai comuni ed alle regioni interessate.

Il CER è autorizzato ad utilizzare per le necessità di cui ai commi precedenti le disponibilità di cui all'art. 13 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sino al limite di 400 miliardi.

In tal caso il Ministro del tesoro provvederà con le disponibilità del 1983 a reintegrare le somme così anticipate dalla Cassa depositi e prestiti.

Restano in vigore le norme di cui al secondo ed ottavo comma dell'art. 7 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25.

Con le procedure previste dai precedenti commi si provvede all'utilizzo dei fondi già assegnati e non impiegati ai sensi dell'art. 7, commi secondo e terzo, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni nella legge 15 febbraio 1980, n. 25.

I fondi di cui ai commi precedenti che rimangono inutilizzati possono essere destinati alla copertura degli oneri comunque connessi alla realizzazione dei programmi costruttivi previsti nel presente decreto.

I sindaci provvedono immediatamente a reperire, conferendo alla richiesta la più ampia pubblicità, unità abitative da destinare a famiglie di sfrattati mediante acquisto o locazione.

Il reperimento degli alloggi può avvenire anche nell'ambito degli altri comuni della provincia secondo criteri di prossimità al territorio del comune nel quale risiedono le famiglie da sistemare.

I proprietari che intendono vendere o locare immobili adibiti ad abitazione presentano al sindaco e al prefetto offerta irrevocabile per un periodo di sessanta giorni dall'invio dell'offerta stessa.

Le offerte di vendita o di locazione devono indicare l'ubicazione e le caratteristiche dell'alloggio con allegata planimetria aggiornata nonché, rispettivamente, il prezzo ed il canone mensile.

Gli immobili da acquistare o da locare debbono avere caratteristiche economico-popolari, con preferenza per quelli la cui superficie utile non sia superiore a 85 metri quadrati.

Il prezzo di acquisto è determinato in base ad una valutazione dell'ufficio tecnico erariale, o dell'organo tecnico comunale, ovvero, nei casi di urgenza, in base ad una perizia giurata resa da perito iscritto negli appositi albi.

Il prezzo di cui al precedente comma in ogni caso non può superare il valore locativo dell'alloggio, calcolato con i criteri previsti dall'art. 12 della legge 27 luglio 1978, n. 392, maggiorato del 50 per cento.

Il contratto di compravendita di cui al presente articolo è rogato in forma pubblica amministrativa ed è esente da ogni tipo di imposizione fiscale per entrambi i contraenti. Copia del contratto stesso è inviata al prefetto, a cura del sindaco, il giorno stesso della stipula.

Tutti gli atti ed i provvedimenti concernenti l'acquisizione di immobili da destinare ad abitazione per gli sfrattati sono soggetti al controllo in via successiva.

Qualora i sindaci non provvedano a reperire e ad acquisire unità abitative entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione della somma assegnata a ciascun comune interessato, ad essi si sostituisce direttamente il prefetto della rispettiva provincia, il quale provvede al reperimento degli alloggi dandone immediata notizia al competente organo di controllo per l'esercizio dei poteri sostitutivi attraverso la nomina di un commissario, il quale deve provvedere all'acquisto entro venti giorni dalla nomina.

Per la erogazione dei fondi si applicano i commi secondo e terzo dell'art. 24 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25.

Per l'assegnazione degli alloggi si applicano le disposizioni dell'ottavo, nono e decimo comma dell'art. 7 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, in quanto compatibili.

Resta salva la diversa disciplina dettata dalle regioni a statuto speciale e dalle province di Trento e Bolzano."

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