Comma abrogato dall'art. 1, comma 318, della L. 29/12/2022, n. 197, a decorrere dal 01/01/2024, così recitava:

"2. Ai compiti di cui al presente articolo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede, anche avvalendosi dell'INAPP, nel limite delle risorse finanziarie, umane e strumentali già previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."

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