Comma modificato dall’art. 1, comma 183, della L. 30/12/2021, n. 234 e, successivamente, abrogato dall’art. 1, comma 212, della L. 30/12/2023, n. 213, a decorrere dal 01/01/2024, così recitava:

“1. Al fine di dare attuazione alle politiche per l'inclusione, l'accessibilità e il sostegno a favore delle persone con disabilità, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo denominato «Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità», e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, il cui stanziamento è trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.”

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