Articolo abrogato dall'art. 299, del D. Leg.vo 30/05/2002, n. 113 e, successivamente, dall'art. 299, del D.P.R. 30/05/2002, n. 115, così recitava:

“42. Prelievi della somma depositata

Quando è necessario, il cancelliere può eseguire, mediante assegni di pagamento a lui intestati, prelievi dal conto corrente per le spese e i rimborsi, purché le somme che preleva, unite a quelle esistenti presso di lui, non eccedano il quarto della somma complessiva dei depositi eseguiti dalle parti a norma dell'articolo 38 [disp. att. c.p.c. 38], detratte le erogazioni fatte.

I rimborsi dei residui delle somme depositate sono fatti direttamente dal cancelliere a chi ha eseguito il deposito nei cinque giorni successivi al provvedimento che chiude il procedimento, anche mediante assegno postale.

Tutti gli assegni postali debbono essere firmati dal capo della cancelleria e dal capo dell'ufficio giudiziario.

Il cancelliere deve tenere costantemente aggiornato un elenco dei depositi totalmente o parzialmente in vita.”

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