Articolo abrogato dall’art. 4, comma 9, del D. Leg.vo 10/10/2022, n. 149.

Ai sensi dell’art. 35, comma 1, del D. Leg.vo 10/10/2022, n. 149 la modifica ha effetto a decorrere dal 28/02/2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28/02/2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

L’articolo così recitava:

“Art. 154. - (Procedimento per indebito rilascio di copie esecutive)

Il capo dell'ufficio giudiziario competente, a norma dell'articolo 476 del codice, a conoscere delle contravvenzioni per rilascio indebito di copie in forma esecutiva, contesta all'incolpato l'addebito, a mezzo di atto notificato a cura del cancelliere, e lo invita a presentare per iscritto le sue difese nel termine di cinque giorni. Negli uffici in cui vi è un solo cancelliere l'atto contenente l'addebito è comunicato a lui direttamente dal capo dell'ufficio.

Il decreto di condanna di cui all'articolo 476 ultimo comma del codice costituisce titolo esecutivo per la riscossione della pena pecuniaria a cura del cancelliere.”

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