Si ricorda che una disposizione analoga era contemplata dal D.L. 70/2011 (art. 5, comma 2, lettera a), n. 2), ma è stata in seguito espunta dalla legge di conversione. Nella relazione illustrativa al decreto-legge tale intervento veniva motivato con “l’esigenza di progettare unitariamente le opere di urbanizzazione primaria di importo inferiore alla soglia comunitaria e di fare in modo che le stesse fossero eseguite contestualmente e in maniera coordinata con gli interventi principali. L’esecuzione di tali opere, infatti, essendo un onere connaturato alla trasformazione urbanistica del territorio, pone problemi di interferenze con la realizzazione degli edifici previsti all’interno dell’ambito territoriale oggetto di trasformazione”.

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