La norma recita testualmente “gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente”. Secondo l’Agenzia delle entrate, la disposizione va interpretata come segue: nel calcolo del 25% della superficie disperdente lorda (SDL) non rientra la copertura che delimiti un sottotetto non riscaldato (Interpello 07/10/2021, n. 680; Interpello 14/04/2021, n. 114). Tuttavia, nel presupposto che la condizione di intervenire su più del 25% della superficie disperdente sia raggiunta con la coibentazione delle superfici che, nella situazione ante intervento, delimitano il volume riscaldato verso l’esterno, vani freddi o terreno, possono rientrare nel Superbonus anche gli interventi di coibentazione del tetto che delimiti vani non riscaldati.

Si ricorda inoltre che, secondo la nota del 31/08/2021 di Enea, a seguito di alcuni chiarimenti interpretativi avuti con il Ministero della transizione ecologica, le spese relative ai lavori di coibentazione di una copertura non disperdente sono ammissibili a patto che non si esegua contemporaneamente la coibentazione del solaio sottostante.

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