Poiché il comma 13-ter, art. 119 del D.L. 34/2020, dispone che “gli interventi di cui al presente articolo, anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria”, si ritiene che in tutti i casi in cui l’intervento non sia complessivamente attuato tramite demolizione e ricostruzione il costo “congruo” per ciascun kW di potenza dell’impianto fotovoltaico rimanga fissato a 2.400 Euro.

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