La circostanza dell'esibizione dei certificati di collaudo delle opere realizzate "a regola d'arte", svuota di ogni rilevanza le comunicazioni interne, da parte del Comune alla Provincia, relative alla commissione di supposti errori gravi da parte dell'esecutore, comunicazioni effettuate dai vari direttori dei lavori dell'intervento e dai funzionari tecnici responsabili dei servizi competenti, che sono precedenti agli atti di collaudo delle opere e che sono superate dall'accettazione delle opere intervenuta con il collaudo. Ne consegue che tali comunicazioni non possono costituire la prova di un errore grave commesso nell’esecuzione di lavori, eseguiti, per l'appunto, "a regola d'arte" secondo il collaudatore con certificazione che non è stata opposta dall'Amministrazione (che, anzi, nel caso in questione, ha accettato il collaudo provvedendo anche al pagamento degli importi liquidati) (C. Stato 07/02/2006, n. 491).

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