Si veda Cass. 26/01/1981, n. 589, secondo cui nell’espletamento delle attribuzioni di cui all’art. 1131 del Codice civile, l’amministratore è un rappresentante dei partecipanti al condominio, alla tutela dei cui interessi di gruppo egli deve indirizzare la propria attività. La violazione di tale dovere, se lo rende responsabile dei danni subiti dal gruppo dei condomini, si esaurisce nei rapporti interni con il condominio, e, pertanto, non esclude o diminuisce l’eventuale responsabilità del condominio medesimo nei confronti di altri soggetti, compreso tra questi il singolo condomino, distinto dal gruppo e come tale rimasto danneggiato per la difettosità di parti comuni dell’edificio, da considerarsi nella custodia del condominio agli effetti dell’art. 2051 del Codice civile. Sulla base di questo principio è stata esclusa la legittimazione passiva dell’amministratore di condominio in un giudizio instaurato dai genitori di un minore, estraneo al condominio nel quale si era introdotto, che si era fatto male giocando in ora serale (quando il cancello era stato chiuso) in un cortile adibito esclusivamente a parcheggio (Cass. 08/10/2008, n. 24804).

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