Dette limitazioni sono adesso riconosciute come legittime, mentre in passato avevano dato luogo a un contrasto giurisprudenziale dovuto alla mancanza del decreto di approvazione del modello standard. Da segnalare in proposito Tribunale di Pisa 02/12/2019, n. 1235, secondo cui il costruttore, con la consegna di una polizza assicurativa indennitaria gravata dalla previsione di franchigie, abbia adempiuto in modo inesatto l’obbligo imposto dall’art. 4 D. Leg.vo 122/2005. Diversamente, App. Milano 02/12/2021 - oltre ad affermare che le clausole contenenti franchigie non possono ritenersi vessatorie e non richiedono la specifica approvazione per iscritto (Cass. 22/06/2020, n. 12125) - ha ritenuto non sussistere nullità per contrasto a norme imperative di dette clausole, in quanto l’art. 4 del D. Leg.vo 122/2005, in effetti, non dispone nulla in ordine alle clausole, usuali nelle polizze indennitarie, che prevedono una franchigia o un massimale.

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