Testo dell’articolo 519 modificato dal D. Leg.vo 13/07/2017, n. 116, a decorrere dal 31/10/2025.

“Art. 519. - (Tempo del pignoramento)

Il pignoramento non può essere eseguito nei giorni festivi, né fuori delle ore indicate nell’articolo 147, salvo che ne sia data autorizzazione dal giudice di pace.

Il pignoramento iniziato nelle ore prescritte può essere proseguito fino al suo compimento.”

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