Articolo abrogato dal D.L. del 14/03/2005 n. 35 (L. del 14/05/2005 n. 80). L’articolo 575 così recitava: “Art. 575. - (Termine delle offerte senza incanto) - Se il decreto di cui al primo comma dell’articolo precedente non è pronunciato entro due mesi dalla pubblicazione dell’avviso previsto nell’articolo 570, il giudice dell’esecuzione ordina l’incanto.

Su istanza del creditore pignorante o di un creditore intervenuto il giudice può prorogare tale termine fino a quattro mesi.”

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