Comma sostituito dall’art. 25, comma 1, della L. 12/11/2011, n. 183 e, successivamente, abrogato dall’art. 3, comma 27, del D. Leg.vo 10/10/2022, n. 149.

Ai sensi dell’art. 35, comma 5, del D. Leg.vo 10/10/2022, n. 149 la modifica ha effetto a decorrere dal 01/01/2023 e si applica ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere da tale data.

Il comma così recitava:

“Le comunicazioni della cancelleria e le notificazioni tra i difensori di cui agli articoli 372 e 390 sono effettuate ai sensi dell’articolo 136, secondo e terzo comma.”

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