Articolo abrogato dalla L. 20/02/1958, n. 75, così recitava:

"Art. 532. (Istigazione alla prostituzione di una discendente, della moglie, della sorella) — Chiunque, per servire all'altrui libidine, induce alla prostituzione la discendente, la moglie, la sorella, ovvero l'affine in linea retta discendente, le quali siano maggiori di età, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire tremila a diecimila.

Se il colpevole ha soltanto agevolato la prostituzione, la pena è ridotta alla metà."

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