Articolo abrogato dalla L. 26/04/1990, n. 86, così recitava:

"Art. 324. (Interesse privato in atti di ufficio) — Il pubblico ufficiale, che, direttamente o per interposta persona, o con atti simulati, prende un interesse privato in qualsiasi atto della pubblica amministrazione presso la quale esercita il proprio ufficio, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da lire duecentomila a quattro milioni."

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