Resta inteso che, qualora in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, sia esercitata, ai sensi dell’articolo 121, comma 1, lettera a), del d.l. n. 34 del 2020, l’opzione per lo sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, tale credito è cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari.

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