L’articolo 18 del DPR n. 601 del 1973 stabilisce che “l’imposta sostitutiva si applica in ragione dello 0,25 per cento dell’ammontare complessivo dei finanziamenti (…). Qualora il finanziamento stesso non si riferisca all’acquisto della prima casa di abitazione, e delle relative pertinenze, l’aliquota si applica nella misura del 2 per cento dell’ammontare complessivo dei finanziamenti (…). La stessa aliquota si applica altresì ai finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo, e relative pertinenze, per i quali, pur ricorrendo le condizioni di cui alla nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa, parte I,” allegata al TUR “la sussistenza delle stesse non risulti da dichiarazione della parte mutuataria, resa nell’atto di finanziamento o allegata al medesimo”.

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