Il venir meno della qualificazione certificata dalla SOA, che è requisito sia per la partecipazione alla gara sia per l'esecuzione dei lavori, determina la mancanza di un presupposto necessario per l'esecuzione del contratto. L’attestazione SOA costituisce condizione necessaria perché senza di essa la partecipazione non è consentita; sufficiente perché l’amministrazione non può chiedere ulteriori requisiti di natura tecnico-amministrativa, ed economico-finanziaria per appalti di importo inferiore a € 20.658.000. Pertanto, la possibilità, in generale, per le amministrazioni di prescrivere ulteriori adempimenti rispetto alle previsioni normative per la partecipazione agli appalti pubblici, sempre che risultino proporzionati alle finalità dell’amministrazione e non costituiscano pretese irrazionali e pretestuose viene a cadere di fronte al disposto di una norma cogente, quale è l’art. 60, comma 3, del Regolamento, che vieta la dimostrazione di ulteriori requisiti di capacità tecnica e finanziaria rispetto all’attestato SOA. Del pari, anche la richiesta delle stazioni appaltanti di documentazione per la dimostrazione del possesso di requisiti tecnici già asseverati dall’attestazione SOA, configura una ingiustificata restrizione dell’accesso alla gara, in contrasto con le disposizioni di legge.

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