Il Regolamento di attuazione del Codice contiene alcune disposizioni che, richiamando testualmente la nozione di indipendenza, forniscono alcuni elementi utili, anche se non esaustivi, a definirne portata e contenuto. Ad esempio, il co. 4 dell’art. 64 del Regolamento sulla composizione e la struttura organizzativa delle SOA, citato nel testo. Il successivo art. 65 che richiama l’attività di vigilanza dell’Autorità sulla composizione azionaria delle SOA, finalizzata a valutare, tra l’altro, la persistenza del requisito di indipendenza. Il co. 4 dell’art. 66 precisa, inoltre, che l’Autorità può vietare il trasferimento della partecipazione azionaria della SOA quando essa può influire sulla correttezza della gestione della SOA o può compromettere il requisito dell’indipendenza. Vi è, poi, la lettera d) del co. 1 dell’art. 70 che, disponendo in materia di attività di qualificazione, rammenta che nello svolgimento della propria attività le SOA devono assicurare e mantenere l’indipendenza richiesta dalle disposizioni del Codice e del Regolamento. A prescindere dai riferimenti testuali alla nozione di ‘indipendenza’, tuttavia, va rilevato che l’intero Capo II del Titolo III del Regolamento detta un sistema di norme che forniscono gli strumenti per individuare i contenuti necessari del requisito di indipendenza di giudizio e per verificarne l’effettiva sussistenza in capo alle SOA. Nel sistema di norme considerato, ai fini della definizione della nozione di indipendenza di giudizio, particolare rilevanza assume anche l’art. 66 che, disciplinando in materia di partecipazioni azionarie alle SOA, legittima il controllo dell’Autorità sui conflitti di interesse che possano menomare l’indipendenza della SOA, ammettendo un controllo costante sul fatto che l’attività di attestazione sia esercitata in modo neutrale, imparziale, con indipendenza di giudizio, con modalità non discriminatorie e senza conflitti di interesse. Importante, inoltre, l’art. 67 rubricato ‘requisiti tecnici delle SOA’, in quanto attraverso la puntuale definizione di tali requisiti si assicura quel livello adeguato di esperienza, preparazione e capacità/competenza della SOA che costituisce una importante garanzia di indipendenza (cfr. Cons. St., 9 settembre 2008, n. 4299).Rilevanti sono, inoltre, gli artt. 65 e 68 del Regolamento, da leggere in combinato disposto, che riguardano nello specifico i poteri di vigilanza ed autorizzazione da parte dell’Autorità, poteri preordinati, ancora una volta, ad assicurare l’imprescindibile requisito dell’indipendenza di giudizio. Ed ancora, come già sopra peraltro indicato, l’art. 70 del Regolamento nella definizione di tariffe per l’attività di qualificazione contribuisce, attraverso la definizione per via normativa delle modalità di retribuzione dell’attività delle SOA, a ridurre la presenza di qualunque interesse commerciale, prevedendo inoltre che nello svolgimento della propria attività le SOA devono agire in modo da garantire imparzialità ed equo trattamento ed assicurare e mantenere l’indipendenza richiesta dalle disposizioni del Codice (art. 70, co. 1, lettere c - d). Importante anche la previsione contenuta nell’art. 71, co. 1, lettera b), del Regolamento, dalla quale si ricava che le SOA devono avere un comportamento tale da eliminare qualsiasi possibilità di conflitti di interesse. A tal fine, il comportamento tipico di una SOA è costituito dall’astenersi dal rilascio dell’attestato di qualificazione nei casi in cui possa sorgere un conflitto di interesse. Infine completano il quadro normativo le disposizioni in merito alle sanzioni che possono essere inflitte alle SOA (art. 73, in particolare, nei vari commi) in caso di violazioni di obblighi atti ad assicurare il possesso ed il mantenimento dei requisiti generali ed a prevenire lesioni al principio dell’indipendenza di giudizio. Si tratta di sanzioni che, nei casi più gravi, giungono fino al provvedimento definitivo della revoca dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di attestazione.

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