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L. R. Veneto 10/08/2012, n. 28

Nuove disposizioni in materia di agriturismo ittiturismo, pescaturismo, turismo rurale, fattoria didattica, enoturismo, oleoturismo.
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TITOLO I - FINALITÀ E DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ
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CAPO I - Principi generali
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Art. 1 - Finalità e soggetti pubblici

1. La Regione del Veneto, nell’ambito degli indirizzi della politica comunitaria e in armonia con la normativa statale e regionale in materia di sviluppo del settore agricolo, ittico e del turismo, disciplina le attività di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, turismo rurale, fattoria didattica, enoturismo, oleoturismo, quali espressioni della multifunzionalità e dell'offerta turistica del settore primario, allo scopo di:

a) diversificare l’offerta e incrementare i redditi delle imprese del settore primario; N52

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Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini della presente legge, s’intendono:

a) l’agriturismo: l’attività di ospitalità e di somministrazione esercitata da imprenditori agricoli singoli o associati, anche in forma di società agricole di persone e di capitali, di cui all’articolo 2135 del codice civile, connessa e non prevalente rispetto a quella principale di coltivazione, selvicoltura e allevamento di animali; N59

b) l'ittiturismo: l'attività di ospitalità e di somministrazione esercitata da imprenditori ittici singoli o associati, connessa a quella di pesca o acquacoltura, svolta attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di strutture nella disponibilità dell'imprenditore; N55

c) il pescaturismo: l'attività di imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su imbarcazioni da pesca a scopo turistico-ricreativo,

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CAPO II - Agriturismo
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Art. 3 - Requisiti per l’esercizio dell’attività

1. Possono svolgere attività agrituristica gli imprenditori agricoli che:

a) svolgono attività agricola da almeno un biennio. Il requisito non è richiesto:

1) nel caso di parenti e affini, fino al terzo grado, che subentrano nella titolarità dell'impresa agricola, anche in forma societaria;

2) ai giovani neo insediati, finanziati nell'ambito del Programma di sviluppo rurale ai fini dell'avviamento di imprese di giovani agricoltori, secondo la normativa comunitaria vigente; N62

b) hanno superato il corso iniziale di formazione professionale per l’avvio dell’esercizio di attività agrituristica, organizzato e gestito da organismi di formazione accreditati ai sensi della legge regionale 9 agosto 2002, n. 19 “Istituzione dell’elenco regionale degli organismi di formazione accreditati”

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Art. 4 - Piano agrituristico aziendale

1. Il piano agrituristico aziendale, in relazione all’estensione e alle dotazioni strutturali dell’azienda, alla natura e varietà delle coltivazioni e degli allevamenti, agli spazi disponibili negli edifici, al numero degli addetti e al grado di impiego nelle attività agricole, è lo strumento con il quale si individuano le attività agri

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CAPO III - Le attività agrituristiche
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Art. 5 - Attività di agriturismo

N8

1. Rientrano nella definizione di attività agrituristica, di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2:

a) la somministrazione di pasti e bevande secondo le percentuali di cui a

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Art. 6 - Ospitalità in alloggi

1. L’attività di ospitalità di turisti in appositi locali dell’azienda agrituristica è svolta nel limite massimo di quarantacinque posti letto

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Art. 7 - Ospitalità in spazi aperti

1. L’ospitalità in spazi aperti delle aziende agrituristiche è svolta in aree allestite e attrezzate, anche denominate agricampeggio, per la sosta e il soggiorno di turisti in prevalenza provvisti di propri mezzi mobili di pernottamento. Gli agricampeggi possono anche disporre di unità abitative mobili per la sosta e il soggiorno di turisti sprovvisti di propri mezzi mobili di pernottamento, quali tende, roulotte o caravan, autocaravan, camper, casette mobili, anche eventualmente a forma di botte o altre tipologie, purché in sintonia con l'ambiente rurale e prive di impia

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Art. 8 - Somministrazione di pasti e bevande e limiti all’attività

N24

1. N77

2. La somministrazione di pasti, spuntini e bevande all'ospite in locali o superfici attrezzate è realizzata dall'azienda agrituristica utilizzando una quota di prodotto proprio, ottenuta anche attraverso lavorazioni interne o esterne all'azienda agricola, comprese le bevande spiritose tipiche dell'ambito regionale. N78

3. I prodotti usati per le attività di cui al presente articolo, salvo che l'impresa agricola sia interessata da cause di forza maggiore dovute in particolare a calamità atmosferiche, fitopatie o epizoozie accertate dalla Giunta regionale, devono provenire, in termini di valore:

a) per non meno del 50 per cento del totale, ovvero almeno il

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CAPO IV - Ittiturismo
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Art. 9 - Requisiti per l’esercizio dell’attività e piano ittituristico aziendale

1. Possono svolgere l’attività ittituristica gli imprenditori ittici che:

a) utilizzano la propria abitazione o le proprie strutture aziendali in connessione con l’attività di pesca o acquacoltura;

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Art. 10 - Attività di ittiturismo e limiti

N25

1. L’attività di ittiturismo, così come definita dalla lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 consiste nel:

a) dare ospitalità i

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CAPO V - Pescaturismo
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Art. 11 - Attività di pescaturismo e limiti

1. L’attività di pescaturismo, così come definita dalla lettera c) del comma 1 dell’articolo 2, è svolta a favore di persone imbarcate nella nave adibita alla pesca professionale diverse dall’equipaggio e deve intendersi come attività connessa N14 a quella di pesca professionale e consiste nella:

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Art. 12 - Requisiti per l’attività di pescaturismo

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di pescaturismo, il pescatore di professione deve essere in possesso di:

a) accertamenti tecnici, verifica delle dotazioni di sicurezza e prova pratica di stabilità di ciascuna delle proprie navi per l'attività di pescaturismo in ore diurne o notturne rilasciati, per il tramite degli uffici dell'ispettorato di porto o della capitaneria di porto territorialmente competenti, da organismo tecnico riconosciuto ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 "Attuazione del

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Art. 12-bis - Turismo rurale

N16

1. Il turismo rurale, come definito dalla lettera a), del comma 2, dell'articolo 2, è l'insieme delle attività svolte all'interno dei beni fondiari nella disponibilità dell'azienda agricola e in rapporto di connessione con la coltivazione del fondo,

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Art. 12-ter - Fattorie didattiche

N83

1. Le attività in fattoria didattica, condotte dagli operatori dell'azienda agricola o ittica adeguatamente preparati e formati sulla base di uno specifico Progetto didattico, sono rivolte:

a) alle classi delle scuole di ogni ordine e grado;

b) ai bambini e ai ragazzi con proposte di carattere extrascolastico, attraverso l'organizzazion

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Art. 12-quater - Enoturismo e oleoturismo nelle aziende agricole

N83

1. La presente legge disciplina, nel rispetto di quanto previsto dalla normat

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TITOLO II - FUNZIONI AMMINISTRATIVE
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CAPO I - Funzioni regionali e delle autonomie locali
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Art. 13 - Funzioni della Regione

1. La Regione esercita le seguenti funzioni:

a) concorso, in conformità alla disciplina di cui alla

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Art. 13-bis - Competenze della Giunta regionale

N39

1. Fermo quanto previsto dalla presente legge, spetta alla Giunta regionale, in particolare:

a) la verifica e riconoscimento dei requisiti di connessione e prevalenza delle aziende agrituristiche e di connessione per quelle ittituristiche, mediante esame e approvazione rispettivamente del piano agrituristico aziendale e del piano ittituristico aziendale nonché dell'uso dei rispettivi loghi qualora previsti dalla normativa; N86

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Art. 14 - Funzioni delle province

N3

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Art. 15 - Funzioni dei comuni

1. I comuni esercitano le seguenti funzioni:

a) ricezione della segnalazione certificata di inizio a

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TITOLO III - DISPOSIZIONI COMUNI
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CAPO I - Disposizioni edilizie e igienico sanitarie
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Art. 16 - Immobili destinati all’agriturismo

1. Sono utilizzabili per le attività agrituristiche e per le eventuali attività di cui agli articoli 12-bis, 12-ter e 12-quater, i fabbricati rurali o parte di essi, nella disponibilità dell’azienda e non più necessari per le attività di coltivazione, selvicoltura e allevamento nonché per le attività connesse, mentre per le sole attività di degustazione svolte ai sensi dell'articolo 12-quater, si applica l'articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004

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Art. 17 - Immobili destinati all’ittiturismo

1. Sono utilizzabili per attività ittituristiche “e per le eventuali attività di cui all'articolo 12-bis” N2 i fabbricati e le strutture attrezzate nella disponibilità dell’azienda, ivi compresi i manufatti della tradizione locale, quali i casoni e i capanni.

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Art. 18 - Norme igienico sanitarie comuni

1. Le strutture e i locali destinati all'esercizio delle attività di cui alla presente legge, devono possedere i requisiti igienico-sanitari previsti dalle norme vigenti in materia. N99

2. La Giunta regionale, può definire specifiche condizioni e modalità di attuazione:

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CAPO II - Classificazione e coordinamento informativo
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Art. 19 - Classificazione delle aziende che esercitano attività di ospitalità
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Art. 19-bis - Utilizzo delle denominazioni

1. Le denominazioni: "agriturismo" o "agricampeggio", "azienda agrituristica"; "ittiturismo", "p

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Art. 20 - Immagine coordinata regionale

1. Al fine di fornire al turista un’immagine coordinata dell’

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Art. 21 - Elenchi delle attività turistiche connesse al settore primario

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Art. 22 - Informazione ed accoglienza

1. Ai fini di una maggiore integrazione dell’offerta turisti

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CAPO III - Regime autorizzativo, di vigilanza e sanzionatorio
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Art. 23 - Riconoscimento

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Art. 24 - Esercizio delle attività turistiche connesse al settore primario

1. L'esercizio delle attività di cui alla presente legge è subordinato alla presentazione della SCIA secondo il modello e le procedure definite dalla Giunta regionale, da trasmettere:

a) al Comune nel cui territorio è ubicata la sede operativa dell'impresa interessata, ad eccezione delle attività di pescaturismo;

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Art. 25 - Obblighi degli operatori

1. Chiunque eserciti le attività di cui alla presente legge è tenuto a:

a) richiedere il riconoscimento delle attività che intende esercitare ad esclusione delle attività di cui all'articolo 12-quater;

b) richiedere la classificazione, qualora intenda avviare l'attività di ospitalità, di cui all'articolo 19;

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Art. 26 - Attività di controllo e monitoraggio

N41

1. Le funzioni di controllo e di monitoraggio sull'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge, sono esercitate dai Comuni e dalla Giunta regionale nell'ambito delle rispettive competenze.

2. I Comuni effettuano attività di control

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Art. 27 - Perdita dei requisiti e divieto di esercizio dell’attività

1. La perdita dei requisiti per l’esercizio delle attività di cui alla presente legge comporta la rev

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Art. 27-bis - Sviluppo delle attività disciplinate dalla presente legge

N28

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Art. 28 - Violazioni e sanzioni amministrative

1. Chiunque eserciti le attività di cui alla presente legge in assenza di presentazione di segnalazione certificata di inizio attività o in regime di sospensione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro settemila oltre all'immediata chiusura dell'attività. N114

2. N26 I titolari di aziende agrituristiche o ittituristiche sono soggetti a una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento a euro cinquemila qualora impieghino soggetti esterni all'impresa per attività e servizi afferenti l'ospitalità e la somministrazione.

3. N26 I titolari di aziende agrituristiche o ittituristiche che in sede di controllo risultino superare il numero massimo di posti letto, di persone ospitabili in spazi aperti ovvero risultino superare il numero massimo annuo di pasti, spuntini e di bevande individuati dal piano agrituristico o ittituristico aziendale e oggetto di SCIA, sono soggetti a una sanzione amministrativa secondo i seguenti scaglioni:

a) fino a dieci unità, euro cinquanta per ogni unità di superamento;

b) da undici a venti uni

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TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
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CAPO I - Disposizioni finali, transitorie e di abrogazione
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Art. 29 - Esclusione dell’applicazione della disciplina in materia di esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande

1. Alle attività di cui alla

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Art. 30 - Norme transitorie

1. I soggetti già iscritti all’elenco degli operatori agrituristici di cui all’articolo 9, della legge regionale 18 aprile 1997, n. 9 “Nuova disciplina per l’esercizio dell’attività agrituristica” alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritti d’ufficio negli elenchi provinciale e regionale e possono continuare a svolgere l’attività secondo le modalità e nei limiti oggetto dell’autorizzazione all’esercizio rilasciata ai sensi della legge regionale 18 aprile 1997, n. 9 .

2. Entro tre anni dall’entrata in vigore della presente legge, a pena di decadenza dell’autorizzazione all’esercizio, i soggetti di cui al comma 1 adeguano la propria attività e le relative strutture e dotazioni alle disposizioni

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Art. 31 - Norme di abrogazione

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono o restano abrogati:

a) la legge regionale 18 aprile 1997, n. 9 “Nuova disciplina per l’esercizio dell’attività agrituristica”, come modificata da:

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