FAST FIND : NR38048

Deliberaz. G.R. Valle D'Aosta 30/12/2016, n. 1824

Approvazione delle disposizioni previste dal titolo III, capo II, della l.r. 13/2015 (legge europea regionale 2015), in materia di certificazione energetica degli edifici, nonché delle modalità di effettuazione dei relativi controlli, in sostituzione di quelle approvate con le deliberazioni della giunta regionale 1062/2011, 1606/2011, 1399/2012, 288/2014,1090/2015 e 1494/2015.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Deliberaz. G.R. 26/06/2017, n. 845
Scarica il pdf completo
4086538 4112623
Testo del provvedimento


LA GIUNTA REGIONALE


visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico in edilizia”;

vista la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75 (Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192);

visto il decreto del 26 giugno 2015 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con i Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, della salute e della difesa, recante “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici”, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del d.lgs. 192/2005, con relativi allegati 1 (e rispettive appendici A e B) e 2;

visto il decreto del 26 giugno 2015 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e per la semplificazione e la pubblica amministrazione, recante “Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici”, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del d.lgs. 192/2005, con relativi allegati 1, 2 e 3;

richiamato il decreto del 26 giugno 2015 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con i Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti e per la semplificazione e la pubblica amministrazione, recante “Adeguamento linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici” (di seguito denominato “D.M. Linee guida”);

considerato che l’allegato 1 al D.M. Linee guida prevede, in particolare:

- procedure e metodi di calcolo, anche semplificati, per la determinazione della prestazione energetica degli edifici;

- una nuova definizione delle classi energetiche;

- un nuovo modello di attestato di prestazione energetica (APE) uguale per tutto il territorio nazionale;

- l’inclusione, all’interno dell’APE, delle proposte per migliorare l’efficienza energetica dell’edificio, distinguendo le ristrutturazioni importanti dagli interventi di riqualificazione energetica e delle informazioni su incentivi di carattere finanziario per realizzarli;

- la procedura di attestazione della prestazione energetica;

- i criteri di controllo della qualità del servizio di attestazione della prestazione energetica;

- uno sche

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
4086538 4112624
Allegato A - Caratteristiche e modalità di gestione del sistema di certificazione energetica regionale beauclimat

1. Oggetto e finalità

1.1. Le presenti disposizioni definiscono, in applicazione del titolo III, capo II, della l.r. 13/2015 e in coerenza con il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico in edilizia”, e con il decreto interministeriale 26 giugno 2015 ”Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009 - Adeguamento linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici” (di seguito denominato “D.M. Linee guida”), il sistema di attestazione della prestazione energetica degli edifici ed in particolare:

a) gli obblighi di dotazione, rilascio e affissione dell’attestato di prestazione energetica (di seguito denominato “APE”), come definito al punto 2.1., lettera a);

b) le metodologie di calcolo per la determinazione della prestazione energetica degli edifici ai sensi dell’articolo 30, comma 1, della l.r. 13/2015, da utilizzare ai fini della certificazione energetica;

c) il numero, l’articolazione e le caratteristiche delle classi energetiche degli edifici;

d) il modello di APE e i relativi criteri di validità;

e) le modalità e gli strumenti per la redazione dell’APE e per la sua validazione attraverso il Portale Beauclimat come definito al punto 2.1., lettera h);

f) gli importi del contributo da richiedere per ogni APE in fase di validazione del medesimo sul Portale Beauclimat, ai sensi dell’articolo 39, comma 6, della l.r. 13/2015;

g) il modello di targa energetica e le relative modalità di utilizzo;

h) il modello di Attestato di qualificazione energetica (di seguito denominato “AQE”) e di annuncio immobiliare;

i) gli adempimenti relativi al Sistema informativo sugli attestati di prestazione energetica (di seguito denominato “SIAPE”) previsto a livello nazionale;

j) le modalità di effettuazione dei controlli di cui all’articolo 61, comma 1, lettera c), della l.r. 13/2015 e i casi di non correttezza formale e sostanziale di cui all’articolo 62, comma 3, della medesima legge.


2. Definizioni

2.1. Ai soli fini dell’applicazione delle presenti disposizioni, valgono le definizioni riportate all’articolo 2 del d.lgs. 192/2005 e al relativo allegato A, nonché le seguenti ulteriori definizioni:

a) attestato di prestazione energetica (APE): documento che descrive le caratteristiche energetiche di un edificio o di un’unità immobiliare, classificandone, con una scala da A4 a G, le prestazioni energetiche;

b) attestato di qualificazione energetica (AQE): documento predisposto e asseverato da un professionista abilitato, non necessariamente estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell’edificio, nel quale sono riportati i dati previsti dal format di cui all’Appendice D del D.M. Linee guida;

c) catasto energetico regionale (CER): banca dati del sistema energetico regionale, prevista dall’articolo 27, comma 5, lettera a) della l.r. 13/2015, nella quale confluiscono i dati relativi agli APE validati attraverso il Portale Beauclimat, i dati relativi ai controlli degli impianti termici, nonché i dati necessari alla valutazione dei consumi energetici reali;

d) catasto impianti termici della Valle d’Aosta (CIT-VDA): banca dati, nell’ambito del CER, in cui confluiscono e vengono aggiornati i dati relativi agli impianti termici presenti sul territorio regionale;

e) codice identificativo dell’impianto termico (codice catasto CIT-VDA): codice numerico che individua in modo univoco un impianto termico e che viene riportato su tutta la documentazione inerente all’impianto stesso, come introdotto dalla DGR 1665/2016;

f) codice identificativo dell’attestato di prestazione energetica (codice APE): codice alfanumerico che individua in modo univoco un APE, attribuito dal Portale Beauclimat al completamento della procedura di validazione a cura dei soggetti certificatori;

g) decreto interministeriale 26 giugno 2015 (D.M. Linee guida): adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 – Adeguamento linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici;

h) Portale Beauclimat: sistema informativo attraverso il quale la Regione gestisce il sistema di certificazione energetica Beauclimat (il cui logo identificativo è riportato in Appendice A) e che comprende il catasto degli APE;

i) struttura competente: Struttura risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili dell’Assessorato attività produttive, energia e politiche del lavoro;

j) superficie utile totale: esclusivamente per le finalità di cui al punto 3.2., lettera a), e ai punti 4.6. e 4.7., del presente Allegato, si intende la superficie urbanistica, come definita al paragrafo G, punto 8, della deliberazione del Consiglio regionale 517/XI/1999.


3. Ambito di applicazione e disposizioni generali sulla certificazione energetica

3.1. La certificazione energetica di un edificio prevede la valutazione dei fabbisogni di energia primaria per la climatizzazione estiva e invernale, per la produzione di acqua calda sanitaria e, nel settore non residenziale, per l’illuminazione artificiale, gli impianti ascensori e le scale mobili, riferita ad un uso standard dello stesso, con attribuzione di una classe energetica, e la conseguente redazione dell’APE di cui al punto 5.

3.2. Ai sensi dell’articolo 36, comma 2, della l.r. 13/2015 e dell’Appendice A al D.M. Linee guida, le presenti disposizioni si applicano a tutti gli edifici ubicati sul territorio regionale, fatta eccezione per:

a) gli edifici isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati, come definita al punto 2.1., lett. j);

b) gli edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati o raffrescati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili ovvero quando il loro utilizzo o le attività svolte al loro interno non ne prevedano il riscaldamento o la climatizzazione;

c) gli edifici oggetto di interventi di trasformazione edilizia che non coinvolgano componenti edilizie e impiantistiche che possano influire sulle prestazioni energetiche dell’edificio;

d) gli edifici il cui utilizzo standard non prevede l’installazione e l’impiego di impianti di climatizzazione quali, a titolo esemplificativo, box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi;

e) gli edifici rurali non residenziali;

f) gli edifici destinati a residenza temporanea legata alle attività agro-silvo-pastorali;

g) gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose;

h) gli edifici utilizzati temporaneamente, per un periodo non superiore a due anni, da intendersi come manufatti temporanei per la loro natura e la loro funzione.

3.3. Nei casi di cui al punto 3.2., lettere b), d) ed e), l’APE è comunque dovuto per gli uffici o altri ambienti assimilabili ai fini della permanenza di persone, purché scorporabili ai fini della valutazione di efficienza energetica.

3.4. Ai sensi dell’articolo 37, comma 9, lettera a), della l.r. 13/2015, le presenti disposizioni non si applicano ai seguenti ulteriori casi:

a) i ruderi e gli edifici diroccati di cui alla DGR 418/1999, purché tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto notarile;

b) i fabbricati in costruzione per i quali non si disponga dell'abitabilità o dell'agibilità al momento della compravendita, purché tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto notarile. In particolare si fa riferimento:

i. agli immobili venduti nello stato di "scheletro strutturale", cioè privi di tutte le pareti verticali esterne o di elementi dell’involucro edilizio;

ii. agli immobili venduti "al rustico", cioè privi delle rifiniture e degli impianti tecnologici;

c) i manufatti non riconducibili alla definizione di edificio di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) del d.lgs. 192/2005 (manufatti cioè non qualificabili come “sistemi costituiti dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno”).


4. Obblighi di dotazione, rilascio e affissione dell’APE

4.1. Ogni edificio di nuova costruzione o sottoposto a ristrutturazione edilizia o ad altri interventi di trasformazione edilizia ai sensi della l.r. 11/1998, che coinvolgano più del 25 per cento dell’involucro edilizio dell’intero edificio, come meglio definito in riferimento alla “ristrutturazione importante” della DGR 272/2016, è dotato di APE.

4.2. Nei casi di cui al punto 4.1., una copia dell’APE deve essere depositata presso gli uffici del Comune in cui è ubicato l’edificio, unitamente alla documentazione necessaria ai fini dell’acquisizione del certificato di agibilità dell’edificio, ove previsto.

4.3. Nel caso di interventi di cui al punto 4.1., rel

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
4086538 4112625
Allegato B - Modalità di riconoscimento dei certificatori energetici e di autorizzazione dei relativi corsi di formazione ed aggiornamento

1. Soggetti abilitati al rilascio dell’attestato di prestazione energetica (APE) sul territorio regionale e relativo elenco pubblico regionale

1.1. Nel rispetto delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei servizi, ai sensi dell’articolo 41, comma 2, della legge regionale 25 maggio 2015, n. 13, le presenti disposizioni definiscono le modalità di gestione del sistema di riconoscimento dei soggetti abilitati al rilascio dell’APE degli edifici (di seguito certificatori energetici), volto a garantire il possesso dei requisiti individuali previsti dall’articolo 2, commi 3 e 4, del DPR 16 aprile 2013, n. 75.

1.2. Ai fini del rispetto dei requisiti individuali di cui al punto 1.1., sono riconosciuti i corsi di formazione conformi ai contenuti minimi definiti nell’allegato 1 del DPR 75/2013 ed erogati:

a. dalla Regione o da soggetti erogatori, privati o pubblici, di ambito regionale, in conformità con quanto previsto ai punti 2. e 5;

b. da soggetti autorizzati dal Ministero dello sviluppo economico d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell’articolo 2, comma 5, del medesimo decreto;

c. da altre regioni o province autonome o da soggetti di ambito regionale autorizzati dalle predette regioni e province autonome e da queste riconosciuti.

1.3. I soggetti ritenuti idonei, previo procedimento di riconoscimento di cui al punto 4., vengono inseriti nell’elenco pubblico regionale dei certificatori energetici e accedono all’area riservata del Portale Beauclimat.

1.4. L’istruttoria di riconoscimento dei certificatori energetici e la gestione dell’elenco di cui al punto 1.3. sono in capo al COA energia, ai sensi dell’articolo 28, comma 1, lettere i) e j), della l.r. 13/2015.

1.5. Ai sensi dell’articolo 65, comma 1, della l.r. 13/2015, i certificatori energetici già abilitati ai sensi delle leggi regionali 18 aprile 2008, n. 21, e 1° agosto 2012, n. 26, sono di diritto riconosciuti e inseriti nell’elenco dei certificatori energetici di cui al punto 1.3.

1.6. L’elenco regionale dei certificatori energetici è consultabile on-line sul Portale Beauclimat e accessibile anche dal canale tematico “Energia” del sito internet istituzionale della Regione.

1.7. Il COA energia gestisce l’aggiornamento dell’elenco regionale dei certificatori energetici sulla base dei nuovi soggetti abilitati, delle eventuali sospensioni, dei decessi e delle eventuali richieste di cancellazione.

1.8. I certificatori energetici sono tenuti ad aggiornare i propri “Dati personali” nell’area riservata del Portale Beauclimat e a comunicare tempestivamente al COA energia, a mezzo PEC, l’eventuale sospensione o perdita del possesso dei requisiti individuali.


2. Caratteristiche dei corsi di formazione erogati a livello regionale

2.1. I corsi di cui al punto 1.2., lettera a), devono essere conformi ai contenuti minimi di cui all’allegato 1 al DPR 75/2013.

2.2. I corsi possono essere erogati:

a) dalla Regione per il tramite del COA energia;

b) da soggetti, privati e pubblici, riconosciuti ai sensi della DGR 2955/2009.

2.3. I corsi devono avere una durata minima di 80 ore, escluso l’esame finale e devono essere suddivisi in almeno 8 moduli, ognuno di durata non inferiore a 4 ore.

2.4. I corsi possono essere erogati mediante lezioni frontali in aula o in modalità e-

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.

Dalla redazione

  • Energia e risparmio energetico
  • Efficienza e risparmio energetico
  • Esercizio, ordinamento e deontologia
  • Professioni
  • Certificazione energetica

Certificazione energetica degli edifici (APE - Attestato di Prestazione Energetica)

A cura di:
  • Dino de Paolis
  • Energia e risparmio energetico
  • Fonti alternative
  • Certificazione energetica
  • Impiantistica
  • Impianti alimentati da fonti rinnovabili
  • Impianti di riscaldamento e condizionamento
  • Efficienza e risparmio energetico

Requisiti minimi di prestazione energetica e vincoli per la progettazione di edifici e impianti

A cura di:
  • Alfonso Mancini
  • Esercizio, ordinamento e deontologia
  • Efficienza e risparmio energetico
  • Professioni
  • Energia e risparmio energetico
  • Certificazione energetica

Regione lazio, APE: elenco certificatori, sistema informatico, corsi di formazione abilitanti

Pagina informativa e FAQ sulla base: della Deliberaz. G.R. Lazio 06/12/2017, n. 824, con la quale hano preso il via l’elenco regionale dei tecnici abilitati alla certificazione energetica degli edifici ed il sistema informativo per la gestione degli attestati; della Deliberaz. G.R. Lazio 11/07/2017, n. 398, con la quale sono definiti le linee guida e lo standard formativo per i corsi di formazione e aggiornamento destinati ai tecnici certificatori energetici.
A cura di:
  • Dino de Paolis
  • Edilizia e immobili
  • Energia e risparmio energetico
  • Impiantistica
  • Impianti alimentati da fonti rinnovabili
  • Impianti di riscaldamento e condizionamento
  • Efficienza e risparmio energetico
  • Titoli abilitativi
  • Fonti alternative
  • Edilizia privata e titoli abilitativi

Fonti rinnovabili negli edifici nuovi e ristrutturati: obblighi e decorrenze

A cura di:
  • Alfonso Mancini
  • Edilizia e immobili
  • Energia e risparmio energetico
  • Efficienza e risparmio energetico
  • Edilizia privata e titoli abilitativi

Risparmio energetico: deroghe a distanze e altezze, bonus volumi, esenzione da oneri

A cura di:
  • Alfonso Mancini