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L. R. Umbria 21/10/1997, n. 31

Disciplina della pianificazione urbanistica comunale e norme di modificazione delle LL.RR. 2 settembre 1974, n. 53, 18 aprile 1989, n. 26, 17 aprile 1991, n. 6 e 10 aprile 1995, n. 28.
Con le modifiche introdotte da:
- L.R. 03/08/1999, n. 24
- L.R. 30/08/2000, n. 34
- L.R. 18/02/2004, n. 1
- L.R. 03/11/2004, n. 21
- L.R. 21/06/2013, n. 12
- L.R. 21/01/2015, n. 1
Legge abrogata fatto salvo quanto previsto all’articolo 263 della L.R. 21/01/2015, n. 1
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[Premessa]


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TITOLO I - PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE
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CAPO I - P.R.G. REGOLAMENTAZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA COMUNALE
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Articolo 1 - (Piano regolatore generale).

1. Il Piano regolatore generale (P.R.G.) è lo strumento di pianificazione territoriale con il quale il Comune disciplina la tutela, la valorizzazione e la trasformazione del territorio.

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Articolo 2 - (Parte strutturale del P.R.G.).

1. La parte strutturale del P.R.G. definisce le strategie per il governo dell'intero territorio comunale.

2. In particolare la parte strutturale del P.R.G.:

a) individua gli ambiti territoriali ove sono localizzabili gli insediamenti residenziali, quelli per le attività turistiche, produttive, estrattive, commerciali ed agricole, i parchi urbani e territoriali, nonché la rete delle infrastrutture per i servizi e la mobilità, sulla base di valutazioni critiche delle condizioni esistenti, mediante la individua

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Articolo 3 - (Parte operativa del P.R.G.).

1. La parte operativa del P.R.G. è lo strumento con cui l'amministrazione comunale specifica la parte strutturale del piano e individua le trasformazioni del territorio da eseguirsi nel periodo corrispondente al mandato amministrativo del Consiglio comunale e, comunque, non superiore a otto anni, fatta salva l'efficacia temporale dello strumento urbanistico attuativo.

2. La parte operativa del P.R.G. in particolare:

a) delimita le singole zone per le quali detta norme d'

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Articolo 4 - (Elementi del P.R.G.).

1. Sono elementi della parte strutturale del P.R.G.:

a) la relazione, che illustra lo stato di attuazione del piano vigente, gli obbiettivi generali e specifici, evidenziando i fabbisogni e le conseguenti scelte strutturali operate, ed in particolare la corrispondenza con gli obbiettivi e gli indirizzi contenut

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Articolo 5 - (Indirizzi della parte strutturale).

1. Il Consiglio comunale, ai fini della adozione della parte strutturale del P.R.G., delibera gli ind

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Articolo 6 - (Conferenza partecipativa).

1. Il Comune, al fine di adottare il P.R.G., parte strutturale, convoca una Conferenza partecipativa sulla base del documento programmatico di cui all'articolo 5, alla quale sono invitati:

a) la Regione, la Provincia territorialmente competente,

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Articolo 7 - (Adozione del P.R.G.).

1. Entro il termine N7 di centottanta giorni dalla data di chiusura dei lavori della Conferenza di cui all'articolo 6 il progetto di P.R.G. è adottato dal Consiglio comunale ed è depositato nella segreteria del Comune per la durata di trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione.

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Articolo 8 - (Verifica di carattere igienico-sanitario).

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 20, lett. f) della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il Sin

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Articolo 9 - (Conferenza istituzionale).

1. Il Comune, entro trenta giorni dalla data di esecutività della delibera di cui all'articolo 7, comma 6, trasmette alla Provincia competente la parte strutturale del P.R.G. adottato.

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Articolo 10 - (Approvazione del P.R.G.).

1. Entro il termine N6 di quarantacinque giorni dal ricevimento della deliberazione d

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Articolo 11 - (Approvazione della parte operativa del P.R.G.).

1. La parte operativa del P.R.G. è adottata ed approvata dal Consiglio comunale con le procedu

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Articolo 12 - (Varianti del P.R.G.).

1. Le varianti della parte strutturale del P.R.G. seguono le procedure previste agli articoli 6, 7, 8

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Articolo 13 - (Assistenza per la formazione del P.R.G.).

1. La Giunta regionale e le Province, per favorire la formazione e l'attuazione del P.R.G., coadiuvan

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Articolo 14 - (Regolamento edilizio ed urbanistico).

1. Il regolamento edilizio ed urbanistico comunale disciplina l'attività edilizia e gli interventi ad attuazione diretta. Esso disciplina, tra l'altro:

a) il funzionamento della Commissione edilizia comunale e la sua composizione;

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Articolo 15 - (Definizione del piano attuativo).

1. Il Piano attuativo è lo strumento di attuazione delle previsioni del P.R.G., secondo le modalità e negli amb

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Articolo 16 - (Ambito di applicazione e modalità di elaborazione).

1. La redazione del piano attuativo, fatta salva la disciplina statale in materia, è obbligatoria nelle zone di tipo A, C e D di cui al D.M. del 2 aprile 1968 e nelle zone dove sono previsti nuovi insediamenti commerciali o ampliame

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Articolo 17 - (Piano attuativo di iniziativa pubblica).

1. L'approvazione del Piano attuativo di iniziativa pubblica equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere infrastrutturali e dei servizi in esso previsti e riguarda:

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Articolo 18 - (Piano attuativo di iniziativa privata).

1. Il Piano attuativo di iniziativa privata riguarda:

a) la lottizzazione di aree a scopo edilizio di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modific

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Articolo 19 - (Contenuti del Piano attuativo).

1. Il Piano attuativo riguarda aree e immobili costituenti un tessuto urbanistico edilizio con dimensioni di intervento ampie, delimitato dal P.R.G. in uno o più comparti funzionali.

2. Il Piano attuativo prevede la realizzazione degli obiettivi fissati dal P.R.G. attraverso:

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Articolo 20 - (Elementi del Piano attuativo).

1. Il Piano attuativo è costituito da:

a) relazione tecnica illustrativa degli interventi, delle motivazioni e dei criteri seguiti dal piano, con riferimento alle previsioni del P.R.G.;

b) rappresentazioni grafiche con contenuto planimetrico, altimetrico e planovolumetrico per riprodurre le previsioni del piano in scala non inferiore al rapporto 1:500, ed in particolare per indicare dettagliatamente:

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Articolo 21 - (Adozione ed approvazione del Piano attuativo).

1. Il Piano attuativo è adottato con deliberazione del Consiglio comunale ed è depositato presso la segreteria del Comune per la durata di giorni dieci.

2. L'effettuato deposito è tempestivamente reso noto al pubblico mediante l'affissione di un avviso all'Albo pretorio, la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e l'inserimento nel F.A.L. della provincia, con l'annotazione degli estremi di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e nell'Albo pretorio, nonché mediante idonea pubblicità, in sede locale, a mezzo

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Articolo 22 - (Verifica di carattere igienico-sanitario del piano attuativo).

1. Agli effetti dell'articolo 20 lettera f) della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il Sindaco, contest

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Articolo 23 - (Validità del Piano attuativo).

1. La delibera di approvazione del Piano attuativo è depositata nella segreteria comunale e notificata tempestivamente nelle forme delle citazioni a ciascun proprietario degli immobili vincolati dal piano stesso.

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Articolo 24 - (Nulla osta regionale e autorizzazione amministrativa comunale).

N10 “1. L'approvazione del piano attuativo nonché il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni edilizie relative a grandi strutture di vendita, di cui all'art. 4, comma 1, lettera f) del decr

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Articolo 25 - (Concessione ed autorizzazione edilizia).

1. Fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici generali alle previsioni di cui alla presente legge, per gli interventi diretti che attuano nuove destinazioni commerciali, ampliamenti di insediamenti commerciali

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Articolo 26 - (Standards obbligatori per gli insediamenti commerciali).

1. La dotazione minima di aree per attrezzature al servizio degli insediamenti commerciali, di cui all'articolo 5 del D.M. 2 aprile 1968, è determinata in 100 mq. ogni 100 mq. di superficie totale lorda di calpestio. Tale dotazione minima è elevata del cinquanta per cento per insediamenti commerciali la cui superficie totale lorda di calpestio è compresa tra mq. 600 e mq. 4500 e del cento per cento per insediamenti la cui superficie totale lorda di calpestio è superiore a mq. 4500.

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Articolo 27 - (Sospensione e decadenza dell'autorizzazione amministrativa).

1. Fermi restando i provvedimenti sanzionatori per abusi edilizi ed urbanistici, in caso di mancato rispetto,

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Articolo 28 - (Modifiche di destinazione d'uso a fini commerciali).

1. La modifica di destinazione d'uso per l'insediamento di attività commerciali è ammis

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Articolo 29 - (Verifica del Piano attuativo comunale. Previsioni commerciali).

1. I piani attuativi adottati dai Comuni contenenti previsioni di insediamenti commerciali “cos

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Articolo 30 - (Norma transitoria del P.R.G.).

1. In sede di prima applicazione della presente legge il P.R.G., parte operativa, è approvato contestualmente al P.R.G., parte strutturale. In tal caso il P.R.G., parte operativa, può essere redatto con modalità e contenuti diversi da quelli indicati agli articoli 3 e 4, purché corrispondenti alla legge 17 agosto 1942, n. 1150. I Comuni che si avvalgono di tale facoltà, entro il termine perentorio di un anno dalla approvazione del P.R.G., parte operativa, di cui sopra, sono obbligati ad adeguarlo ai contenuti e modalità previsti dalla presente legge.

2. Agli strumenti urbanistici generali o loro varianti adottati dai Comuni prima della approvazione del P.T.C.P., si applicano le norme di leggi statali e regionali vigenti alla data di adozione.

3. I Comuni possono adottare varianti parziali agli strumenti urbanistici generali approvati in base alla normativa previgente, anche a mezzo di piano attuativo di iniziativa pubblica o mista, purché non comportino la riduzione complessiva degli standards e

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21533 1540744
Articolo 31 - (Norma transitoria del Piano attuativo).

1. Per gli strumenti urbanistici attuativi o loro varianti adottati dai Comuni prima della data di en

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Articolo 32 - (Norma transitoria per gli insediamenti commerciali).

1. Le domande di nulla osta per insediamenti commerciali, già presentate alla data di entrata

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Articolo 33 - (Norma finale).

"La deliberazione di adozione, approvazione del P.R.G., del Piano attuativo e delle relative varianti, comp

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Articolo 34 - (Modifica dell'articolo 8 della legge regionale 2 settembre 1974, n. 53).

1. L'articolo 8 della legge regionale 2 settembre 1974, n. 53, R è sostituito dal seguente:

"Art. 8. - (Tutela del territorio agricolo).

1. Gli strumenti urbanistici sanciscono la tutela del territorio agricolo, al fine di salvaguardare la funzione che i terreni agricoli svolgono per il sistema socio economico, per la difesa dell'ambiente, per la integrità del paesaggio e per la conservazione degli aspetti storici e culturali.

2. Nelle parti di territorio destinato dagli strumenti urbanistici ad usi agricoli, zone E, fermo restando quanto disposto dalle norme di attuazione del P.U.T., approvato con legge regionale 27 dicembre 1983, n. 52 e fino alla approvazione del nuovo P.U.T., di cui alla legge regionale 10 aprile 1995, n. 28 e comunque non oltre il 31 marzo 1999, la massima densità consentita per gli edifici destinati ad abitazione è di 0,0005 mc/mq., e l'altezza massima è fissata in ml. 6,50.

3. Le concessioni edi

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Articolo 35 - (Istituzione del S.I.TER.).

1. Ai fini di favorire la conoscenza e la diffusione delle informazioni attinenti al territorio, è istituito il Sistema informativo territoriale (S.I.TER., nell'ambito del Sistema informativo regio

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Articolo 36 - (Funzioni e compiti del S.I.TER.).

1. Il S.I.TER., d'intesa con gli enti aventi competenze territoriali ed in attesa dell'attuazione di un sistema informativo regionale, con il quale si coordina, esercita le seguenti funzioni:

a) la promozione, con le Province e i Comuni della rete informativa delle autonomie locali per territorio;

b) la definizione degli stand

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Articolo 37 - (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 aprile 1995, n. 28).

1. L'articolo 3 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 28, è sostituito dal seguente:

"Art. 3. - (Raccordo tra gli strumenti della programmazione economica e quelli della pianificazione territoriale).

1. Gli strumenti della programmazione economica della Regione, nonché i programmi pluriennali delle Province e dei Comuni, definiscono l'impiego delle risorse economiche in coerenza con gli obiettivi della valorizzazione e tutela delle risorse ambientali e territoriali individuati dagli strumenti di pianificazione territoriale".

2. La lettera i) del comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 28, è cosi sostituita:

"indica le eventuali zone nelle quali, per il raggiungimento di particolari obiettivi di interesse regionale, il piano viene attuato mediante piani-programmi di area di cui all'articolo 11".

3. Al comma 1 dell'art. 8 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 28, dopo le parole "la Giunta regionale" sono aggiunte le parole "sentito il C.C.R.T. di cui alla legge regionale 26 luglio 1994, n. 20".

4. L'articolo 11 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 28, è sostituito dal seguente:

"Art. 11. - (Attuazione del P.U.T.).

1. L'attuazione degli obiettivi fissati dal P.U.T. anche ai fini di quanto stabilito dall'articolo 3, avviene per mezzo di piani-programma di area nei quali sono indicate le risorse necessarie per la loro realizzazione.

La pronuncia di compatibilità ambientale, strategica, da parte della Giunta regionale, a seguito della relativa valutazione, costituisce, ove necessario, anche approvazione di variante dei piani provinciali e comunali.

2. Il piano-programma di area ha valore di piano particolareggiato ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150 ed è formato ed adottato dalla Giunta regionale, anche su proposta delle Province e dei Comuni.

3. Il piano-programma è depositato per

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Articolo 38 - (Attribuzione e deleghe di funzioni amministrative alle Province).

1. Sono attribuite alle Province per i rispettivi territori le seguenti funzioni:

a) N1

b) la richiesta ai Comuni, ai sensi del comma 3 dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e la scelta delle aree di cui al comma

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21533 1540752
Articolo 39 - (Delega di funzioni amministrative ai Comuni).

1. Sono delegate ai Comuni le funzioni amministrative di cui agli articoli 7, 8, 9, 11, 13, 14 e 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497. Le funzioni di cui al presente comma attengono anche alle opere pubbliche, purché integralmente ricadenti nel terri

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21533 1540753
Articolo 40 - (Richiesta di atti).

1. È facoltà della Regione di richiedere agli enti interessati copia degli atti relativ

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21533 1540754
Articolo 41 - (Standards urbanistici al servizio degli insediamenti residenziali del P.R.G.).

1. Le quantità minime di spazi pubblici al servizio di insediamenti residenziali previsti dal P.R.G. sono determinate applicando i valori minimi contenuti nella seguente tabella espressi in mq. per abitante insediato o da insediare:


POPOLAZIONE RESIDENTE O PREVISTA



fino a 5.000

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21533 1540755
Articolo 42 - (Standards urbanistici di interesse generale del P.R.G.).

1. Nella redazione del P.R.G. che prevede una popolazione superiore a 20.000 abitanti, le zone F per attrezzature di interesse generale, sia pubbliche che private di interesse collettivo, debbono raggiungere i seguenti valori minimi:

a) grandi infrastrutture per parcheggio anche di interscambio tra sistemi di t

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21533 1540756
Articolo 43 - (Standards urbanistici per insediamenti commerciali, direzionali, produttivi, residenziali turistici e produttivi turistici).

1. Le quantità minime di spazi, al servizio di insediamenti a carattere commerciale sono determinate applicando le disposizioni di cui all'articolo 26.

2. Le quantità minime di spazi al servizio di insediamenti a carattere direzionale e per la ristorazione sono definite come appresso:

a) a 100 mq. di superficie lorda di pavimento adibita alla attività deve corrispondere la quantità mi

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21533 1540757
Articolo 44 - (Dimensionamento degli standards urbanistici per l'attuazione del P.R.G.).

1. Le quantità di spazi per standards urbanisti di cui al presente titolo e quelli previsti all'articolo 26

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21533 1540758
Articolo 45 - (Limiti temporali).

1. Le disposizioni di cui agli articoli 41, 42, 43 e 44 si applicano fino alla approvazione del P.U.T

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21533 1540759
Articolo 46 - (Iniziative a favore dei Comuni).

1. La Giunta regionale, mediante ausili tecnico-conoscitivi e finanziari, promuove iniziative volte a

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21533 1540760
Articolo 47 - (Norma finanziaria).

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge sono istituiti per memoria nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale i seguenti capitoli:

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Articolo 48 - (Norma finale).

1. Entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Prov

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Articolo 49 - (Organizzazione).

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dal la approvazione della presente legge, definisce l'or

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Articolo 50 - (Poteri sostitutivi regionali).

1. In caso di mancato rispetto dei termini perentori previsti dalla presente legge, la Giunta regionale invita gli Enti inadempienti a provvedere entro trenta giorni, decorsi inutil

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Articolo 51 - (Abrogazioni).

1. Sono abrogati:

a) il comma 3 dell'articolo 3 e gli articoli 1, 2, 5, 7 e 9 della legge regionale 2 settembre 1974, n. 53;

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21533 1540765
Articolo 52 - (Testo unico coordinato).

1. La Regione, entro centoventi giorni dall'approvazione della presente legge, provvede a raccogliere in un unico testo l'intera legislazione regionale in materia urbanistica.


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Il D.L. 50/2017 comma per comma

Analisi sintetica e puntuale di tutte le disposizioni di interesse del settore tecnico contenute nel D.L. 24/04/2017, n. 50 (c.d. “manovrina correttiva” convertito in legge dalla L. 21/06/2017, n. 96), con rinvio ad approfondimenti sulle novità di maggiore rilievo.
A cura di:
  • Dino de Paolis
  • Alfonso Mancini