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L. R. Umbria 14/02/2018, n. 1

Sistema integrato per il mercato del lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione. Istituzione dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 07/07/2021, n. 11
- L.R. 20/05/2020, n. 4
- L.R. 27/12/2018, n. 14
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Capo I - Principi e finalità
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Art. 1 - (Principi generali)

1. La presente legge, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento dell'Unione Europea e statale, in attuazione degli articoli 14 e 15 della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria) e della norm

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Art. 2 - (Ambito di intervento e finalità)

1. Le politiche regionali in materia di lavoro e di apprendimento permanente sono coordinate con le politiche per lo sviluppo economico, l'istruzione ed il diritto allo studio, la ricerca e le politiche sociali, attraverso l'esercizio della programmazione unitaria nell'ambito del Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR), attuato nel rispetto ed in applicazione del dialogo sociale.

2. Le politiche regionali in materia di lavoro e di apprendimento permanente sono rivolte:

a) alla promozione dell'eguaglianza degli individui che devono avere identiche opportunità, che tengano conto delle proprie potenzialità ed aspirazioni;

b) allo sviluppo delle capacità individuali e della possibilità di effettuare ed esercitare le proprie scelte lungo il corso della vita, agendo sulla qualità informativa, l'orientamento e la partecipazione;

c) all'affermazione della piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica;

d) al contrasto ad ogni forma di discriminazione basata su condizioni fisiche, etniche e di nazionalità, lingua, religione, opinioni politiche, caratteristiche personali, economiche e sociali;

e) alla promozione dello sviluppo economico, sociale, della qualità dell'occupazione, della cultura e della ricerca scientifica.

3. Le politiche regionali di cui al comma 1 sono final

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Capo II - Promozione dell'attivazione al lavoro e rete regionale per le politiche del lavoro
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Art. 3 - (Promozione dell'attivazione al lavoro)

1. La Regione, nel rispetto dei principi costituzionali e della normativa vigente, esercita il ruolo di indirizzo, programmazione e pianificazione in materia di politiche per il lavoro e della formazione, e governa il sist

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Art. 4 - (Competenze della Regione e livelli essenziali delle prestazioni)

1. La Regione esercita le funzioni di cui all’articolo 3, comma 1, attuando gli interventi volti a favorire l'inserimento lavorativo delle persone, con particolare riferimento a quelle con disabilità. La Regione, in particolare:

a) definisce la strategia regionale per l'occupazione in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive;

b) costituisce propri uffici territoriali, denominati centri per l'impiego, garantendone una diffusa ed equilibrata presenza sul territorio;

c) adotta criteri generali e modelli di intervento per favorire l'omogeneità dei servizi;

d) individua le tecnologie digitali e le infrastrutture regionali dedicate quali strumenti essenziali per garantire l'accesso ai servizi ed alle politiche per il lavoro;

e) svolge le funzioni di monitoraggio e di valutazione dei risultati e degli effetti delle politiche del lavoro e delle prestazioni erogate;

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Art. 5 - (Rete regionale dei servizi e delle politiche per il lavoro)

1. La Regione, per le finalità di cui alla presente legge, promuove, nel rispetto della normativa statale, la rete regionale dei servizi e delle politiche per il lavoro costituita dai seguenti soggetti, individuati in relazione alle funzioni ad essi attribuite dalla normativa vigente:

a) l'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro, di seguito denominata ARPAL Umbria;

b) l'INPS regionale;

c) l'INAIL regionale;

d) l'Ispettorato territoriale del lavoro;

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Art. 6 - (Reti territoriali per l'apprendimento permanente)

1. Le reti territoriali per l'apprendimento permanente sono forme associative stabili a natura volontaria, dotate di specifici requisiti di qualità, integrazione e specializzazione.

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Art. 7 - (Programmazione degli interventi in materia di servizi per il lavoro e politiche attive)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce la programmazione delle attività di cui alla presente legge, nell'ambito delle strategie e dei tempi di realizzazione degli interventi in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, delineate nel DEFR, nella legge regionale di bilancio e negli atti di programmazione europea, ed in coerenza con le linee di indiri

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Art. 8 - (Comitato regionale per i servizi e le politiche per il lavoro)

1. Al fine di assicurare il confronto con le parti sociali nella proposta, verifica e valutazione delle linee programmatiche dei servizi e delle politiche del lavoro, è istituito il Comitato regi

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Art. 9 - (Sistema informativo regionale dei servizi e delle politiche per il lavoro)

1. La Regione promuove la digitalizzazione dei servizi per il lavoro e favorisce l'accesso diretto degli utenti a tali servizi.

2. Nell'ambito della rete regionale di cui all’articolo 5 ed attraverso il Sistema informativo regionale dei servizi e delle politiche per il lavoro di cui al presente articolo, la Regione promuove il coordinamento e l'integrazione tra i sistemi informatici contenenti i dati in materia di servizi soc

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Art. 10 - (Osservatorio regionale sul mercato del lavoro)

N19

1. La Regione svolge, mediante ARPAL Umbria, le funzioni di Osservatorio regionale sul mercato del lavoro con il compito di effettuare analisi sul mercato del lavoro, rilevare i fabbisogni professionali e formativi, monitorare e valutare l’efficacia delle politiche del lavoro, con particolare riguardo all’inserimento lavorativo delle fasce deboli e dei disabili di cui alla l. 68/1999, in collaborazione con le strutture e gli organismi regionali competenti in materia di statistica e di ricerca e con la partecipazione delle parti sociali e di rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale che tutelano i diritti delle persone con disabilità. L’Osservatorio regionale, in particolare, ha lo scopo di fornire un supporto alla programmazione regionale per il perseguimento delle seguenti finalità:

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Art. 11 - (Accreditamento dei servizi per il lavoro)

1. La Regione eroga i servizi per il lavoro direttamente, attraverso l'ARPAL Umbria ed i centri per l'impiego di cui all’articolo 16 e/o mediante il coinvolgimento dei soggetti accreditati ai sensi del presente articolo, nel rispetto dell’articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30) e dell’articolo 12 del d.lgs. 150/2015, i quali concorrono, come stabilito dall’articolo 18, comma 2 del medesimo d.lgs. 150/2015, all'attuazione delle politiche del lavoro ed all'erogazione dei servizi.

2. La Giunta regionale, con propria

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Art. 11-bis - (Istituzione dell’albo regionale delle agenzie autorizzate per il lavoro)

N27

1. È istituito, con la presente legge, l’albo regionale delle agenzie per il lavoro autorizzate ad operare esclusivamente nel territorio regionale. L’iscrizione all’al

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Art. 12 - (Accreditamento degli organismi formativi)

1. La Regione provvede all'accreditamento degli organismi formativi, nel rispetto delle linee guida elaborate in sede di Conferenza permanente per i rap

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Capo III - Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro e centri per l'impiego
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Art. 13 - (Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro)

1. La Regione, con la presente legge, istituisce l'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro (ARPAL Umbria) quale ente strumentale dotato di

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Art. 14 - (Funzioni dell'ARPAL Umbria)

1. L'ARPAL Umbria, in coerenza con la normativa statale e regionale e con gli atti della programmazione regionale, nel rispetto degli obiettivi assegnati dalla Giunta regionale, dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard di servizio stabiliti dalla normativa statale e regionale, svolge le seguenti funzioni:

a) gestione dei Centri per l'impiego di cui all’articolo 16, delle politiche attive e dei servizi per il lavoro e dei procedimenti relativi allo stato di disoccupazione, ai sensi del d.lgs. 150/2015;

b) individuazione e diffusione delle opportunità di lavoro, anche mediante il Sistema informativo di cui all’articolo 9, rilevate dai centri per l'impiego di cui all’articolo 16 e dalla rete di cui all’articolo 5, incluse quelle ai fini dell'assolvimento dell'obbligo assunzionale di cui alla l. 68/1999, le cui modalità di accesso, comunicazione e utilizzo sono definite dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, previo confronto con le parti sociali;

c) gestione dei servizi per il collocamento dei disabili di cui alla l. 68/1999, nonché attuazione del Programma annuale di intervento di cui all’articolo 46, comma 3;

d) attuazione delle misure previste dal Sistema regionale di inclusione attiva di cui all’articolo 33, ivi compresi i percorsi formativi e di accompagnamento, rivolti ai datori di lavoro privati, per l'inserimento e l'integrazione lavorativa nel mondo del lavoro, al di fuori dell'obbligo di cui alla l. 68/1999, delle persone con disabilità, finanziati con i

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Art. 15 - (Articolazione organizzativa dell'ARPAL Umbria)

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Art. 16 - (Articolazione territoriale dell'ARPAL Umbria e Centri per l'impiego regionali)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, acquisito il parere obbligatorio della Commissione assembleare competente, costituisce i propri uffici territoriali, denominati centri per l'impiego, ai sensi dell’articolo 18 del d.lgs. 150/2015, la cui gestione è attribuita ad ARPAL Umbria dalla presente legge, definendone il numero e gli ambiti territoriali, tenuto conto delle disposizioni di cui all’articolo 3 della l. 56/1987 e della necessità di integrazione degli stessi con le zone sociali di cui all’articolo 268-bis della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali). N35

2. I centri per l'impiego assicurano, nei confronti dei disoccupati e dei lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro e a rischio di disoccupazione, l'erogazione dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro di cui all’articolo 18, comma 1 del d.lgs. 150/2015. I centri per l'impiego erogano altresì i servizi per il collocamento mirato dei disabili di cui alla l. 68/1999 e per l'avviamento a selezione nei casi previsti dall’articolo 16 della l. 56/1987.

3. I centri per l'impiego svolgono, in particolare, le seguenti attività:

a) presa in carico, profilazione per la determinazione del profilo personale di occupabilità, analisi delle competenze in relaz

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Art. 17 - (Organi dell'ARPAL Umbria)

1. Sono organi dell’ARPAL Umbria:

a) il Pre

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Art. 18 - (Presidente)

N3

1. Il Presidente, scelto tra personalità con elevate competenze in materia di organizzazione e amministrazione nonché di elevata professio

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Art. 18-bis - (Consiglio di amministrazione)

N38

1. Il Consiglio di amministrazione è composto oltre che dal Presidente da due membri, nominati per tre anni con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale stessa, ai sensi della l.r. 11/1995. L’incarico è rinnovabile una sola volta ed in ogni caso la durata non può eccedere quella della legislatura regionale. I due membri del Consiglio di amministrazione sono scelti tra perso

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Art. 19 - (Direttore)

N4

1. Il Direttore di ARPAL Umbria è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, individuato tra i soggetti in possesso di idoneo diploma di laurea magistrale o del vecchio ordinamento e di elevate competenze in materia di organizzazione e amministrazione e sulle tematiche di cui alla presente legge, comprovate da incarichi dirigenziali di durata almeno quinquennale in strutture pubbliche o private. Ai fini della nomina si applicano le disposizioni di cui alla l.r. 11/1995 in quanto compatibili.

2. L’incarico del Direttore è disciplinato con

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Art. 20 - (Collegio dei revisori)

1. Le funzioni di revisione e controllo sulla gestione economica e finanziaria dell'ARPAL Umbria sono esercitate dal Collegio dei revisori dei conti della Giunta regionale di cui al Titolo VII bis della legge

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Art. 21 - (Regolamento per l'organizzazione dell'ARPAL Umbria)

1. Per la propria organizzazione, l'ARPAL Umbria si dota di un regolamento di organizzazione e lo trasmette alla Giunta regionale per l'approvazione.

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Art. 22 - (Personale dell'ARPAL Umbria)

1. L'ARPAL Umbria dispone di personale proprio inquadrato in un apposito ruolo, nei limiti della dotazione organica approvata dalla Giunta regionale e sulla base delle risorse finanziarie disponibili.

2. Al personale dell'ARPAL Umbria si applicano gli istituti attinenti lo stato giuridico ed economico nonché previdenziale ed assistenziale, rispettivamente dei dirigenti e dei dipendenti regionali, così come previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Regioni-

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Art. 23 - (Vigilanza e controllo e Organismo Indipendente di Valutazione)

1. La Giunta regionale esercita le funzioni di vigilanza e controllo sull'attività dell'ARPAL Umbria anche avvalendosi delle relazioni del Collegio dei revisori.

2. Sono sottoposti all’approvazione della Giunta regionale:

a) il regolamento di organizzazione;

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Art. 24 - (Bilancio e risorse finanziarie dell'ARPAL Umbria)

1. La gestione economica e finanziaria dell'ARPAL Umbria è disciplinata dalle norme statali e regionali vigenti in materia.

2. L'ARPAL Umbria, per lo svolgimento delle proprie attività e per gli oneri derivanti dal p

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Capo IV - Sistema regionale delle politiche attive e dell'apprendimento permanente
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Art. 25 - (Assegno di ricollocazione e remunerazione del servizio)

1. La Regione promuove l'assegno individuale di ricollocazione di cui all’articolo 23 del d.lgs. 150/2015 quale strumento ordinario di politica attiva, con il quale il lavoratore può richiedere un servizio di accompagnamento al lavoro. L'importo dell'assegno varia in funzione del profilo personale di occupabilità del lavoratore. N42

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Art. 26 - (Sistema regionale dell'apprendimento permanente)

1. Il sistema regionale dell'apprendimento permanente nell'ambito delle politiche del lavoro è costituito dall'insieme integrato dei servizi e delle misure relativi a:

a) l'orientamento alle transizioni della vita attiva;

b) il riconoscimento e la certificazione delle competenze maturate in contesti formali, non formali ed informali;

c) l'accesso e la positiva partecipazione ad opportu

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Art. 27 - (Sistema regionale di orientamento)

1. Nell'ambito della programmazione del sistema regionale integrato per l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e nel rispetto dell'autonomia scolastica, la Regione promuove il sistema regionale di orientamento, definendone le modalità di organizzazione e sostenendo iniz

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Art. 28 - (Sistema regionale integrato di certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti formativi)

1. La Regione istituisce il sistema regionale integrato di certificazione delle competenze, volto al riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali ed all'attuazione delle politiche regionali per l'apprendimento.

2. Fanno parte del sistema regionale integrato di certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti formativi:

a) il repertorio regionale delle qualificazioni e degli standard di processo, costituito dai repertori degli standard professionali, formativi e di certificazione, definiti sulla base degli indirizzi approvati dalla Giunta, nel rispetto della normativa statale vigente; N46

b) il sistem

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Art. 29 - (Misure di apprendimento a supporto delle politiche attive)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, previo confronto con le parti sociali, stabilisce le caratteristiche delle misure di apprendimento formali, non formali ed informali, finalizzate all'acquisizione di competenze professionali utilizzabili nel mercato del lavoro; tali misure tengono conto dell'età, del livello di istruzione e della condizione sociale e personale dei destinatari e operano anche nell'ambito dell'inclusione sociale dei soggetti svantaggiati.

2. Le misure e gli interventi di cui al comma 1, integrabili con lo svolgimento del servizio civile di cui al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 (Istituzione e disciplina del servizio civile univers

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Art. 30 - (Promozione e regolazione del tirocinio)

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto della normativa statale, promuove il tirocinio quale strumento atto a favorire l'orientamento delle scelte professionali, la formazione e l'acquisizione di competenze professionali utili all'inserimento ed al reinserimento lavorativo.

2. Per tirocinio si intende qualsiasi esperienza di apprendimento in contesto lavorativo, anche se diversamente denominata, svolta presso datori di lavoro pubblici o privati che non si configura come rapporto di lavoro.

3. I tirocini si distinguono in:

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Art. 31 - (Apprendistato)

1. La Regione promuove il contratto di apprendistato nelle tipologie previste dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della

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Art. 32 - (Sistema regionale integrato di erogazione delle politiche e dei servizi per il lavoro. Buono Umbro per il Lavoro)

N51

1. La Regione promuove misure di politica attiva del lavoro attraverso specifici programmi mirati all'inserimento o reinserimento lavorativo a favore di particolari categorie di soggetti che incontrano maggiori difficoltà nell'accesso al mercato del lavoro, attraverso l'erogazione dei servizi per il lavoro e l'attivazione degli strumenti e delle misure previste dalla presente legge.

2. I programmi di cui al comma 1, sulla base della ricognizione del fabbisogno formativo e occupazionale delle imprese, in complementarietà e ad integrazione delle misure previste dalla normativa nazionale, assicurano un accompagnamento individualizzato all'inserimento lavorativo e prevedono la combinazione di diversi strumenti e misure di politica attiva tra cui:

a) orientamento;

b) tirocini extracurriculari;

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Art. 33 - (Sistema regionale di inclusione attiva)

1. La Regione promuove il sistema regionale di inclusione attiva, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento e in attuazione delle specifiche linee guida approvate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e nell'ambito del Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale. N56

2. La Giunta regionale, con proprie deliberazioni e nell'ambito delle misure programmate, può disporre l'ampliamento dei partecipanti alle misure di sostegno al reddito, inclusione ed attivazione sostenute ai sensi della normativa e programmazione statale di riferimento e valutare l'adozione di iniziative specifiche.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, previo confronto con le parti sociali, disciplina l'applicazione delle misure di cui al presente articolo a favore di specifiche categorie di soggetti, quali i lavoratori stranieri, i disabili di cui all’articolo 1, comma 1 della l. 68/1999, i richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale, le persone in esecuzione penale, gli ex detenuti e le persone individuate quali lavoratori svantaggiat

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Art. 34 - (Parità di genere e conciliazione dei tempi di lavoro e cura)

1. La Regione, in coerenza con le previsioni della l.r. 14/2016, promuove la partecipazione attiva delle donne al mercato del lavoro secondo le modalità previst

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Capo V - Norme sulla tutela del lavoro
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Art. 35 - (Passaggio generazionale sul lavoro)

1. La Regione, in coerenza con le previsioni della l.r. 14/2016, promuove interventi volti a sostenere il passaggio generazionale e lo scambio di competenze e conoscenza tra le generazioni. Nella Programmazione di cui all’articolo 7 vengono individuate le modalità e le forme di sostegno ed incentivaz

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Art. 36 - (Interventi di politica attiva in aree di crisi)

1. La Regione promuove interventi specifici di supporto all'attivazione al lavoro ed al reimpiego dei lavoratori in contesti di crisi industriale e di area di crisi definiti ai sensi della normativa vigente.

2. La Regione definisce, in collaborazione con i Ministeri competenti, misure specifiche di agevolazione al reimpiego per i lavoratori in aree di crisi e coinvolti in piani di in

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Art. 37 - (Misure di contrasto delle delocalizzazioni produttive)

1. Alle imprese che delocalizzino la propria produzione da un sito presente nel territorio della Regione Umbria a uno Stato non appartenente all'Unione europea, con conseguente riduzione del personale di almeno il cinquanta per cento, secondo quanto previsto dall’articolo 1, commi 60 e 61 della

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Capo VI - Autoimpiego, creazione d'impresa
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Art. 38 - (Promozione dell'autoimpiego e del lavoro autonomo)

1. La Regione promuove l'autoimpiego ed il lavoro autonomo nell'ambito della programmazione regionale e comunitaria quale strumento di politica attiva per l'accesso al mercato del lavoro ed il reimpiego.

2. La Regione sostiene l'autoimpiego e l'avvio di attività di lavoro autonomo, anche ai s

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4530023 7613203
Art. 39 - (Promozione di nuove attività d'impresa)

1. La Regione promuove e sostiene l'avvio di nuove attività d'impresa organizzate nelle forme di imprese previste dal Codice Civile, nel rispetto della programmazione reg

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4530023 7613204
Art. 40 - (Finanziamento degli interventi)

1. La Giunta regionale disciplina annualmente, con propria deliberazione, le modalità di attuazione e di finanziamento degli interventi di sostegno all'avvio delle attività di cui agli articoli 38 e 39 mediante l'utilizzo di strumenti quali:

a) fondi di rotazione;

b) fondi di garanzia, controgaranzia e riassicurazione;

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Capo VII - Sicurezza sul lavoro, legalità e responsabilità sociale delle imprese
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4530023 7613206
Art. 41 - (Promozione della sicurezza sul lavoro)

1. La Regione, in attuazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e in coerenza con quanto previsto dall’articolo 178 della l.r. 11/2015, promuove, anche attraverso la sottoscrizione di appositi protocolli, la realizzazione di un sistema integrato di sicurezza del lavoro e di miglioramento della qualità lavorativa, esercitando funzioni di indirizzo e coordinamento.

2. La Regione, in collaborazione con gli enti locali e le organizzazioni datoriali e dei lavorator

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4530023 7613207
Art. 42 - (Promozione della regolarità del lavoro e responsabilità sociale delle imprese)

1. La Regione promuove la regolarità delle condizioni di lavoro quale principale obiettivo delle proprie politiche in materia di sicurezza, tutela e qualità del lavoro.

2. La Regione persegue gli obiettivi di cui al comma 1 mediante:

a) iniziative di educazione alla legalità attraverso interventi formativi e informativi, nei confronti dei soggetti pubblici e privati, aventi ad oggetto le conseguenze del lavoro sommerso e dell'economia sommersa;

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Capo VIII - Disciplina del fondo regionale per l'occupazione dei disabili
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4530023 7613209
Art. 43 - (Fondo regionale per l'occupazione dei disabili)

1. Le risorse finanziarie del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all’articolo 24 della legge regionale 9 marzo 2000, n. 18 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000 e annesso bilancio pluriennale 200

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Art. 44 - (Beneficiari)

1. Beneficiari delle agevolazioni e dei contributi previsti dal fondo di cui all’articolo 43 sono:

a) i datori di lavoro pubblici e privati;

b) le organizzazioni che, senza scopo di lucro, o

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Art. 45 - (Interventi non ammissibili a finanziamento)

1. Non possono essere concessi benefici ed agevolazioni a carico del Fondo regionale di cui all’articolo 43 per attività ed interventi già finanzia

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Art. 46 - (Programma annuale di intervento)

1. La Giunta regionale, in attuazione della programmazione di cui all’articolo 7, definisce, previo confronto con le parti sociali e sentito l'Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità di cui all’

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Capo IX - Valutazione degli interventi e disposizioni finali
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Art. 47 - (Clausola valutativa)

N60

1. L’Assemblea legislativa, ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto regionale, valuta la presente legge in termini di efficacia delle politiche attive del lavoro e del sistema regionale integrato per l’apprendimento.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale presenta all’Assemblea legislativa, con cadenza annuale, una relazione concernente l’attuazione della legge, in termini di interventi realizzati e risorse utilizzate, con particolare riferimento ai seguenti aspet

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Art. 48 - (Disposizioni finanziarie)

1. Al finanziamento degli oneri derivanti dall'attuazione dell’articolo 24 si provvede mediante:

a) trasferimento all'ARPAL Umbria delle risorse finanziarie provenienti dai trasferimenti statali destinate, ai sensi della normativa vigente, al personale e al funzionamento dei servizi e delle politiche attive del lavoro nonché al loro rafforzamento; N61

b) trasferimenti ordinari a carico del bilancio regionale per la copertura delle spese relative alle strutture org

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Art. 49 - (Norme transitorie)

1. Nelle more dell'approvazione in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano delle linee guida di cui all’articolo 3, comma 4 del d.lgs. 150/2015, l'accreditamento regionale degli organismi formativi di cui all’articolo 12 segue i principi guida definiti in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano il 20 marzo 2008.

2. Entro novanta giorni dall'adozione del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 807, articolo unico della l. 205/2017 e comunque non oltre il 30 giugno 2018 fatte salve diverse disposizioni assunte a livello nazionale, il personale dipendente a tempo indeterminato delle Amministrazioni Provinciali di Perugia e Terni di cui al comma 793 della medesima legge, individuato dalle convenzioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale del 28 dicembre 2017, n. 1566, in attuazione dello stesso com

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Art. 50 - (Norma di abrogazioni)

1. Salvo quanto previsto all’articolo 49, comma 9, sono e restano abrogate le norme contrarie e incompatibili con la presente legge, quali:

a) legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 (Norme sul sistema formativo regionale);

b) legge regionale 11 agosto 1983, n. 30 (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69);

c) legge regionale 12 marzo 1984, n. 16 (Modificazione della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69, recante norme sul sistema formativo regionale, così come modificata e integrata dalla legge regionale 11 agosto 1983, n. 30);

d) legge regionale 26 aprile 1985, n. 33 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69, recante norme sul sistema formativo regionale);

e) legge regionale 28 maggio 1991, n. 14 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 : «Norme sul sistema formativo regionale»);

f) legge regionale 23 marzo 1995, n. 12 (Agevolazioni per favorire l'occupazione giovanile con il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali);

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